Deborah Landro
Indirizzo
Via Antonio Pacinotti 20155 Milano
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Milano
Matricola: Aa-197525 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, trattasi di materia di recupero credito più che di urbanistica. Bisognerebbe vedere se c'era un contratto/preventivo tra le parti. Il compenso richiesto, diversamente, andrebbe verificato rispetto ai tariffari ed all'attività svolta. Cordialmente.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Consiglio un accertamento tecnico preventivo senza indugio.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio signor [rimosso] pur avendo necessità di visualizzare i documenti a grandi linee potrei così rispondere alla Sua domanda: é vietato ogni atto o comportamento finalizzato ad attrarre la cosa comune nella propria disponibilità, impedendone quindi l'uso collettivo. Il condomino cui gli altri abbiano conferito l'uso esclusivo della cosa comune non ne diventa proprietario, a meno che non ponga in essere atti idonei a mutare il titolo del possesso, cui deve accompagnarsi il decorso del tempo utile a far scattare l'usucapione. Rimango a disposizione per qualsivoglia chiarimento e con l'occasione porgo Cordiali Saluti, Avv. Deborah Landro
Risposta del 11/12/2021 14:30
Conoscendo il motivo di impugnazione della delibera, conferito l'incarico sarà l'avvocato a richiederne copia all'amministratore. “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo XXX-octies, sesto comma, del codice di procedura civile”. Potrà contattarmi allo X [rimosso] XX Cordialmente Avv. Landro
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, avrei bisogno di aver maggiori dettagli per poterLe fornire un'opinione. Può scrivermi anche sulla e mail [rimosso] Cordialmente Avv. Landro