Avvocato Fabio Felaco
Indirizzo
Piazzetta Arenella 80128 Napoli
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Napoli
Matricola: AA 1234567 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Deve ottenere l'intera somma versata in cauzione. Se vuole ulteriori spiegazioni o assistenza puo contattarmi a mezzo mail che e' la seguente [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
L'articolo XXX del Codice Civile recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. Finché le immissioni sono valutabili con strumentazione scientifica, come ad esempio i rumori la cui intensità può essere misurata, dimostrare il superamento della normale tollerabilità è relativamente semplice. Il problema nasce quando le immissioni non sono misurabili scientificamente, come nel caso di odori, che - fatta eccezione per i gas tossici - non sono percepibili da strumenti. In tali fattispecie, infatti, il concetto di “normale tollerabilità” assume una connotazione molto soggettiva: ciò che per qualcuno può essere un odore non tollerabile, per altri può essere invece una esalazione sopportabile. È per questo che spesso, nel timore di non avere strumenti per dimostrare, in un processo, le proprie lagnanze si è portati ad evitare di intraprendere un giudizio. Tuttavia la sfida, in alcune occasioni, è stata accettata come dimostra l’esistenza di giurisprudenza in argomento. In materia di immissioni moleste il Giudice può, ed in certi casi deve (data la possibile assenza di altri riscontri), affidarsi a nozioni di comune esperienza ma, alla fine, decide secondo discrezionalità. Si cita, a solo titolo esemplificativo, la sentenza della seconda sezione della Cassazione Civile, numero XXXX dell'XX maggio XXXX e la massima ricavata dalla sentenza n. XX del XX febbraio XXXX emessa dal Tribunale di Montepulciano (che peraltro si rifà ad un’altra sentenza n. XXXX del XX gennaio XXXX della Cassazione Civile), secondo cui: “La prova dell'intollerabilità delle immissioni può essere data con ogni mezzo anche mediante prove testimoniali”. Altro indizio che può far presumere il superamento della soglia di tollerabilità, può essere la potenziale presenza di inconvenienti igienico sanitari (anche se solo supposti); ovvero anche la presenza di una norma del regolamento condominiale che dica qualcosa di specifico in argomento. Ciò detto brevemente, e visto che questa situazione - da quanto leggo - Vi sta esasperando consiglio di denunciare formalmente il fatto all’Amministratore (se non Vi avete già provveduto) e di chiamare i Vigili più volte e in giorni magari ravvicinati affinché escano per fare un sopralluogo e accertino loro stessi l’intollerabilità delle esalazioni, nonché la continuità delle stesse e redigano in merito una relazione di servizio. Sarebbe, altresì, opportuno avere il parere di un tecnico in merito. Servirà per cristallizzare tale stato delle cose. Inutile aggiungere che sarebbe oltremodo importante anche avere le testimonianze di vicini che confermino i Vostri assunti. Per qualsiasi chiarimento o eventuale azione legale puo benissimamente rivolgersi al mio studio legale.