Michele Iannone
Indirizzo
Corso Umberto I Napoli
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Napoli
Matricola: AA006792 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Sig.re, riscontro la Sua per chiarirle anzitutto che l'altra persona indicata sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari è - come lei - indagato nel procedimento penale.Intendo inoltre chiarirle che il termine di XX giorni cui ha fatto riferimento, è previsto a pena di decadenza per la sola evenienza nella quale si ravvisi l'opportunità di richiedere l'interrogatorio, di talché se una tale istanza venisse appunto rivolta al Procuratore entro i XX giorni dalla notifica dell'avviso, il Pm dovrebbe obbligotariamente procedere al suo esame. Per quel che concerne invece la possibilità di depositare memorie e documenti costituenti prove a discarico, questi potrebbero essere depositati anche successivamente. Al fine di vagliare la linea difensiva da intraprendere a sua difesa, è tuttavia necessario e preliminare la visione degli atti del fascicolo processuale, attività da eseguire in tempo utile per l'esecuzione dei passi successivi. A tal fine, la invito a contattarmi alle utenze pubblicate ovvero all'indirizzo email indicato sul sito, onde ottenere ulteriori chiarimenti e, se del caso, conferirmi il mandato per la sua difesa. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve, se il rapporto fiduciario con il legale precedentemente scelto è venuto meno, è possibile revocarlo, all'atto del conferimento del mandato al nuovo professionista scelto. Qualora intenda avvalersi delle mie competenze, o per avere una consulenza, mi contatti alle utenze indicate. Saluti, Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve, immagino che lei sia persona offesa dal reato.Premesso che il termine prescrizionale indicato nella richiesta di consulenza andrebbe comunque verificato, mi corre l'obbligo di precisarle che strategie dilatorie "efficaci" non ce ne sono. In ogni caso sarebbe opportuno conoscere la fase del procedimento e la data di commissione del fatto. Per chiarimenti ulteriori, non esiti a contattarmi. Saluti, Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve, come immagino lei sappia gli avvocati penalisti partenopei si occupano tutti di questo genere di reati! Qualora fosse interessato a nominarmi quale suo difensore di fiducia, la invito a contattarmi ai recapiti pubblicati. Lieto dell'occasione professionale. Avv. [rimosso] Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve, nel risponderle seguirò il suo medesimo ordine. X) per tale attività è preferibile avere almeno un contatto telefonico X) la mia attività, qualora i fatti narrati siano sussumibili in fattispecie di reato, consiste proprio nella integrale redazione dell'atto di querela e nel deposito in Procura. X) estremamente variabile in funzione della complessità dell'atto da redigere e della successiva attività procedimentale e processuale affidata, considerando un minimo per la sola querela di circa XXXX € X) in linea generale si, a patto che lei rivesta il ruolo processuale di persona offesa dal reato o, quanto meno, di danneggiato.E' ovvio che la conoscenza dei fatti consentirebbe già di dare una risposta certa. Qualora volesse ulteriori chiarimenti, la invito a contattarmi in privato. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Dottore, riscontro la sua, benché la distanza (svolgo la mia attività professionale a Napoli!), mi induce ovviamente a suggerirle di rivolgersi ad un collega esercente la professione nella sua zona... Mi corre l'obbligo di significarle comunque che - qualora lei intendesse effettivamente rimettere la querela nei confronti del denunciato, ed ammesso che i reati ipotizzati a carico di costui non presuppongano la procedibilità d'ufficio, di talché l'eventuale remissione di querela non determinerebbe ex se l'estinzione del reato - tale attività potrebbe essere realizzata anche da lei personalmente, senza l'ausilio di un legale. Immagino invece che lei sappia di potersi costituire parte civile nell'instaurando procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno subito, ipotesi nella quale è invece necessaria la nomina di un difensore per la partecipazione al processo. Qualora fosse interessato ad ulteriori chiarimenti, la invito a contattarmi in privato. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signore, al netto di ulteriori verifiche documentali, relative in particolare alla data di redazione del Verbale di accertamento ad opera degli agenti della Guardia di Finanza e della loro (eventuale e falsa) testimonianza nel procedimento penale, dalle quali potrebbe discendere l'estinzione di tutti i reati astrattamente ipotizzabili per intervenuta prescrizione, ritengo che sia possibile sporgere contro gli accertatori denuncia-querela per falso in atto pubblico e/o falsa testimonianza, e valutare la sussistenza della calunnia ovvero della simulazione di reato. Quanto invece agli atri soggetti da lei citati, ritengo allo stato che essi non siano perseguibili, a meno che dalla verifica dell'incartamento processuale non emergano specifici elementi di reità a loro carico. La invito, pertanto, qualora intendesse ricevere ulteriori chiarimenti, a contattarmi in privato. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signore, preliminare risulta la verifica del tipo di atto che le è stato notificato, onde verificare la assoluta corrispondenza tra il fatto-reato oggi contestatole e quello per il quale è già stato processato. Qualora da tale verifica emergesse la assoluta identità della contestazione, quanto alla condotta realizzata, al suo oggetto ed all'epoca di realizzazione, allora tale nuovo procedimento potrà concludersi con un proscioglimento in suo favore, in applicazione del principio del ne bis in idem, non potendo essere giudicato due volte per il medesimo fatto. Per ulteriori chiarimenti, la invito a contattarmi in privato. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Signore, ritengo che la risposta possa essere rinvenuta nel fascicolo processuale relativo al procedimento penale pendente, il quale, a mio parere, potrebbe invero riferirsi all'omessa denuncia di munizioni in suo possesso, questo poiché la contestazione di cui all'art. XXX cp è residuale rispetto alle condotte previste e sanzionate dalla L. n° XXX/XX, di riferimento in materia di armi. Peraltro, dall'esame dell'incartamento processuale, potrebbe invero emergere la mancata acquisizione della denuncia di detenzione dell'arma, o la sua "irritualità". Qualora ritenesse opportuno approfondire la vicenda, la invito a contattarmi in privato. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno. La risoluzione della vicenda impone una doverosa premessa. Benché le contestazioni elevate a carico di suo padre risultano piuttosto datate nel tempo, va detto che il certificato dei carichi pendenti presuppone l'esistenza di un procedimento penale in corso, con esercizio dell'azione penale ad opera della [rimosso] rocura della Repubblica. Ne consegue che la "chiusura" del processo, salvo il caso in cui ne sia stata richiesta l'archiviazione ed il Giudice non abbia ancora provveduto in tal senso (!), presuppone la sua celebrazione, con conseguente esame del "caso" di suo padre. Ritengo pertanto che preliminare a qualsiasi "spregiudicata" promessa di "chiusura" del procedimento, trattandosi peraltro di imputazioni sanzionate in maniera decisamente severa in caso di condanna, sia l'accertamento in ordine alla fase processuale del procedimento. Qualora avesse interesse, La invito pertanto a contattarmi in privato all'indirizzo email [rimosso] , ovvero alle utenze telefoniche pubblicate sul mio profilo, rappresentando fin d'ora che sarà preliminare da parte mia la verifica della documentazione in suo possesso, onde fornirle ulteriori chiarimenti. Lieto dell'occasione professionale. Avv. Michele Iannone