Gino Giuseppe Lorenzini
Indirizzo
Via Carlo e Giovanni Sforza 54033 Carrara
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Massa_Carrara
Matricola: 2012000069 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Parere e preventivo d'assistenza legale. I condomini possono usare il tetto che deve conservare la funzione di copertura degli immobili sottostanti. Ognuno dei condomini ne è proprietario e quindi lo può usare per le proprie necessità di parte comune. Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può quindi effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell'edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio a condizione che siano salvaguardate copertura e protezione delle sottostanti abitazioni. Per completare la sua richiesta mi fornisca una particolareggiata descrizione dell'area pertinenziale di sottotetto oggetto della contestazione di cui è destinatario. Distinti saluti Cell. [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Signor [rimosso] [rimosso] , In caso di collisione tra due veicoli, l'art.XXXX del Codice civile prevede la presunzione di colpa nella misura offerta dalla compagnia assicuratrice di controparte con facoltà della stessa di proporre a sua volta richiesta di risarcimento del danno subito. Qualora non le pare una soluzione accettabile, fornisca una descrizione esatta del sinistro per e.mail o personalmente e documentabile, in modo da poter rchiedere una liquidazione diversa del danno. Per quanto riguarda il riconoscimento del fermo tecnico del veicolo in servizio di piazza non dovrebbero esservi problemi per la richiesta che è calcolata sull'entità del danno ed il tempo della sua riparazione. Contatto telefono mobile: [rimosso] . Distinti saluti
Risposta del 11/12/2021 14:30
Signor [rimosso] , numero di telefono mobile per contatto: [rimosso] Lei si trova ad abitare un immobile pervenutole in coeredità al XX % con il fratello.In questa ipotesi se ciascuno ritiene di decidere autonomamente del bene di sua spettanza è possibile che le parti decidano di arrivare ad una divisione in tempi prevedibili per entrambi. L'Art.XXX del Codice civile stabilisce che ogni coerede può sciogliersi dalla comunione e diventare unico proprietario dei beni che a ciascuno saranno assegnati nella divisione. Il coerede può decidere di vendere la sua quota di abitazione; in questo caso, per l'Art.XXX del Codice civile, prima che ad altri, deve offrirla in prelazione di vendita al coerede con l'indicazione del prezzo, per due mesi di tempo. AFFITTO: Se l'immobile è affittato a terzi, nello stato in cui si trova, i coeredi indicheranno le modalità di riscossione del canone pro quota oppure ad uno solo in proprio e per mandato dell'altro. NEL CASO DI USO ESCLUSIVO da parte di un coerede, questi dovrà fare in modo di trattare un rendiconto economico da corrispondere a chi non lo usa.
Risposta del 11/12/2021 14:30
La responsabilità medica è una materia che viene disquisita sul piano civilistico. E' preliminare l'accertamento di chi abbia eseguito l'intervento eseguito con la procedura di informszione e consenso del paziente,prevista per legge.Quindi le Sue osservazioni sul fatto dannoso. Mi contatti presso lo Studio, cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Se le due persone sono consenzienti devono presentare un Ricorso di separazione consensuale al Presidente del Tribunale competente per la residenza. Qualora non ci sia accordo chi vi ha interesse dovrà adire l'Autorità Giudiziaria per iniziare la causa di separazione giudiziale.