Avv. Alessandra Mineo
Indirizzo
Via Savoia 00198 Roma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: 639 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno Signor [rimosso] , ho appena letto la sua richiesta. Immagino che abbia ricevuto un preavviso di rigetto da parte dell'Ufficio condono di Roma Capitale che le ha concesso un termine di XX giorni (decorrenti dalla notifica del preavviso) per presentare osservazioni. Quali sono le motivazioni del rigetto? Un incremento di cubatura oltre i limiti ammessi dalla l.r. n. XX/XXXX oppure la sussistenza di un vincolo paesaggistico e, quindi, l'inammissibilità a sanatoria ex art. X, comma X, lett. b, della citata l.r. n. XX/XXXX? Può chiamarmi al XXX.XX.XX.XXX o mandarmi una mail ( [rimosso] ) in modo da poter fissare un appuntamento. Cordiali saluti. Avv. Alessandra Mineo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentilissima Signora [rimosso] , può tranquillamente contattarmi al XXX.XX.XX.XXX in modo da anticiparmi i termini della questione. Cordiali saluti Avv. Alessandra Mineo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Signor [rimosso] , mi sarebbe possibile farle un preventivo solo dopo l'inoltro (quantomeno) del provvedimento impugnato. Mi preme, tuttavia, evidenziarle, che da un punto di vista logistico sarebbe più opportuno che Lei trovasse un difensore in loco. Le dico questo contro i mie interessi in quanto nel preventivo dovrei conteggiarle anche le varie spese per gli spostamenti da Roma a Cagliari. Qualora ciò non costituisca per Lei un problema potrei tranquillamente difenderla dinanzi al Tar di competenza. Saluti. Avv. Alessandra Mineo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, al fine di dare una risposta al quesito bisognerebbe fissare un incontro e visionare la documentazione (in specie il contratto) nonché cercare di comprendere quali siano queste "problematiche irrisolte" se dipendenti o meno dall'impresa esecutrice dei lavori. Se così fosse vi sarebbe modo di agire. Per correttezza, le evidenzio che la mera consulenza ha un costo di soli XXX euro netti. Qualora ravvisassi l'opportunità di agire nei confronti della ditta il costo della consulenza verrebbe defalcato dal costo complessivo dell'attività che concretamente andrò a svolgere e che al momento non posso quantificarle (anche se indubbiamente dovremmo partire da una diffida). Qualora volesse approfondire la situazione e prendere un appuntamento troverà di seguito i miei contatti. Saluti. A.M. ALESSANDRA MINEO AVVOCATO Edilizia- Urbanistica- Ambiente - Paesaggio LAZIO: via Labicana n. XX XXXXX Roma via Savoia n. XX XXXXX Roma XX.XX.XX.XX.XX XX.XX.XX.XX.XX (autofax) Cell: XXX.XX.XX.XXX SICILIA Contrada Fontanelle snc XXXXX Nissoria (EN) X [rimosso] XX (autofax)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio, in merito alle tettoie occorre considerare che l’art. X, comma X, lett. e.X), del d.P.R. n. XXX/XXXX, include tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, “ gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al XX% del volume dell'edificio principale ”. Se ne desume a contrario che le pertinenze (tettoie) che comportino un volume fino al XX% del volume dell’edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, possono essere eseguite con s.c.i.a. Diversamente, la chiusura di una preesistente tettoia deve configurarsi, invero, non già come intervento manutentivo, che presupporrebbe la natura non innovativa degli apporti edilizi, e, nel caso di specie, della funzione di sola copertura propria della tettoia preesistente, ma di vera e propria ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. X del D.P.R. n. XXX del XXXX, trattandosi di trasformazione di un immobile tale da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. La giurisprudenza ritiene, infatti, che tale intervento comporti un incremento volumetrico e, quindi, un ampliamento del fabbricato a cui accede. Ciò stante il titolo che necessiterebbe a rigore sarebbe un permesso ci costruire. Tuttavia, nel caso di specie, lei segnala di aver chiuso la tettoia con pannelli amovibili e, pertanto, bisognerebbe in concreto valutare sia i materiali utilizzati, quale sia l’uso che lei fa di tale struttura e se - in effetti – lei provvede solo occasionalmente a dotare tale struttura di pannelli o se, invece, sono stabili. Tali elementi giocano un ruolo fondamentale per la qualificazione dell’opera. Le segnalo, peraltro, che gli abusi edilizi sono perseguibili non solo penalmente (con l’obbligatorietà per i vigili di segnalare l’abuso alla procura) ma anche sul piano amministrativo. A breve, pertanto, le verrà notificato una comunicazione d’avvio del procedimento amministrativo e ritengo sia il caso di correre ai ripari. Possiamo - se vuole - fissare un appuntamento per una consulenza più approfondita visionando tutta la documentazione afferente al caso (anche se ho notato che non è di Roma). Cordiali saluti. Avv. Alessandra Mineo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, come avrà avuto modo di informarsi sul mio conto la mia competenza e quella dello staff del mio studio è esclusivamente afferente alle questioni connesse alle tematiche dell'edilizia e dell'urbanistica e la questione che lei mi delinea per grandi linee è in effetti connessa a tale materia abbracciando comunque anche l'ambito civilistico di cui mi occupo ugualmente. Da quanto scrive lei risulta soccombente in un procedimento di primo grado. Non si comprende, tuttavia, se azionato davanti al giudice civile o amministrativo. Dal momento che richiede anche una richiesta di preventivo, sarebbe opportuno fissare un appuntamento in modo che lei possa delinearmi il tutto nel dettaglio portando con sé tutta ala documentazione.Se nel corso dell'incontro, una volta visionata la documentazione, dovessi ritenere che vi sono buoni margini di manovra per appellare la sentenza o per azionare altri tipi di procedimento è chiaro che non dovrà nulla per la consulenza e fisseremo un prezzo per l'attività che andremo a svolgere e che al momento non posso quantificarle (le farò comunque un prezzo di favore in considerazione del fatto che mi ha contattato tramite il portale Qui Avvocato). Se, invece dovessi rendermi conto che non abbiamo molte possibilità Lei pagherebbe unicamente la consulenza per un costo tra i XXX e i XXX euro (a seconda della mole dei documenti). Le lascio i contatti in modo da poterci sentire per fissare l'appuntamento. Cordiali saluti. Avv. Alessandra Mineo via Labicana, XX via Savoia, XX tel:XX.XX.XX.XX.XX cell: XXX.XX.XX.XXX
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, anzitutto necessita evidenziare che - a rigore - le opere da porre in essere integrano un'ipotesi di ristrutturazione edilizia poiché il rifacimento del preesistente tetto configura "rispristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio" ed il suo riposizionamento in (pur lievissima) sopraelevazione darebbe vita ad Xun organismo edilizio ... in parte diverso dal precedente". Il titolo edilizio che lei potrà richiedere - previa verifica della fattibilità dell'intervento in base alla normativa di p.r.g. nella zona d'interesse - viene comunque rilasciato "fatti salvi i diritti dei terzi" e, quindi, del vicino che volendo potrebbe pure contestarlo. Chiaramente necessiterebbe approfondire la questione che così come posta appare troppo generica. Può tranquillamente contattarmi per un appuntamento. A presto.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, premesso che gli elementi che fornisce sono un po' sommari e che ai fini di un esaustivo parere sul tema necessita conoscere nel dettaglio a vicenda e visionare la documentazione. Per esempio non si evince se abbia presentato o meno la data di fine lavori . La data di fine lavori oggetto di DIA deve essere comunicata al Comune entro tre anni dalla data di inizio lavori indicata nella denuncia originaria o nell’eventuale variante essenziale, ovvero entro la scadenza dell'eventuale proroga per l’ultimazione delle opere. La parte di intervento eventualmente non ultimata entro i suddetti termini è soggetta, in base alla classificazione delle opere da terminare, a nuovo titolo edilizio. Qualora non l'avesse ancora presentata, quindi, nessuno può contestarle di non aver ancora provveduto alla ultimazione delle opere e vi sarebbero i presupposti per un ricorso (anche se in realtà non si capisce se ciò che le è stato contestato sia oggetto di un mero sopralluogo, di una comunicazione d'avvio del procedimento o di un provvedimento).