Stefania Gaudenzi
Indirizzo
Corso Giuseppe Mazzini 48018 Faenza
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Ravenna
Matricola: 461 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buona sera. Se la separazione è consensuale, ossia vi è un accordo dei coniugi sui patti di separazione (affidamento figli minori, collocazione prevalente dei medesimi presso l'uno o l'altro genitore, assegnazione della casa coniugale, misura del contributo nel mantenimento dei figli e/o dell'altro coniuge se economicamente più debole) o vi è spazio per giungervi, è possibile seguire la strada della negoziazione assistita da un avvocato (uno per parte), che consente di addivenire alla separazione in tempi molto celeri, oppure quella del deposito di un ricorso congiunto (in tal caso i coniugi possono essere rappresentai entrambi anche da un solo avvocato) avanti il Tribunale che procederà all'omologa della separazione in tempi un po' più lunghi ma comunque contenuti. Se, invece, non vi è accordo o non vi sono i presupposti per raggiungerlo, occorrerà promuovere un procedimento per separazione giudiziale avanti il Tribunale. Il Presidente del Tribunale fisserà una udienza avanti a sé nella quale, sentiti i coniugi, emetterà i provvedimenti provvisori afferenti l'affidamento dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e la misura del contributo nel mantenimento dei figli e/o del coniuge. La causa verrà, poi, istruita e definita con sentenza. I tempi della separazione giudiziale sono molto più dilatati. E', tuttavia, sempre possibile addivenire ad un accordo anche in pendenza del giudizio.