Enrica Gianola Bazzini
Indirizzo
Strada Luigi Carlo Farini 43121 Parma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Parma
Matricola: 510 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egr. Signore, difficile fornirle una risposta in base ai pochi dati che ha indicato nella sua richiesta. Se vuole può contattarmi per fissare un appuntamento per un primo incontro in cui mi prospetterà la situazione per valutare una possibile azione legale, in tale sede potrò farle un preventivo in relazione all'attività che necessiterà svolgere. Può contattarmi al [rimosso] . Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signore, per formulare un preventivo corretto occorre sapere se il divorzio sarà consensuale, se lei e sua moglie vi avvarrete dello stesso avvocato e se lo stesso ricalcherà le condizioni già concordate in sede di separazione. In tale ultimo caso (condizioni concordate e stesso avvocato per entrambi i coniugi) il mio preventivo per la redazione del ricorso, deposito dello stesso e partecipazione all'udienza è di € XXX,XX oltre IVA XX% e CPA X% ed oltre contributo unificato di € XX,XX dovuto al Tribunale. Nel caso di diversa ipotesi o di divorzio giudiziale, la invito a contattarmi al [rimosso] o via email [rimosso] , per un preventivo personalizzato. Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signore, sarò lieta di fornire la mia consulenza che per il primo incontro è gratuita, nell'occasione potrò formulare un preventivo per l'eventuale prosecuzione della pratica per il quale mi occorrono ovviamente dati più precisi di quelli qui indicati. Può contattarmi all'indirizzo mail [rimosso] ed eventualmente lasciarmi il suo recapito affinchè io possa ricontattarla, oppure chiamare al [rimosso] per fissare un appuntamento. Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egr. Sig. Dalle scarne informazioni pervenute non è chiaro chi risieda in Scozia. In ogni caso si osservi che la legge XX Maggio XXXX n. XX che convertiva il D.L. XX Marzo XXXX n. XX, modificava l’art. X della legge sul divorzio e stabiliva che “La domanda per ottenere lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi, ovvero in mancanza del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Se il coniuge è all’estero o risulta irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, o se anche questo è residente all’estero a qualsiasi Tribunale della Repubblica”. Chiarito il problema della competenza territoriale, è necessario sapere se il procedimento sarà consensuale o giudiziale, poichè il preventivo per ciascuna procedura è sicuramente di diversa entità. Potrà contattarmi senza alcun impegno via mail all'indirizzo [rimosso] , lasciando il suo recapito affinchè io a mia volta la contatti, o al [rimosso] , per fornire i chiarimenti del caso e formulare il preventivo correlato al procedimento che dovrà instaurare. Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signora, per affrontare la questione è necessario avere a disposizione la documentazione inerente il regolamento del plesso scolastico presso il quale vuole effettuare l'iscrizione, generalmente uno dei criteri di preferenza è proprio la frequentazione della scuola da parte di un fratello. Ritengo che sia una questione che si possa/debba risolvere stragiudizialmente con un po' di diplomazia e presi contatti, anche tramite il legale, con il Preside della scuola. Sono a sua desposizione per eventuali approfondimenti e per effettuare un preventivo per seguire la pratica. Può contattarmi via mail: egb@gianolabazzinidibella,com, e lasciarmi il suo recapito affinchè io la contatti, oppure chiamarmi al [rimosso] . Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signore, per quanto mi riguarda non ho alcuna difficoltà ad agire contro un mio "concittadino", anche perchè diversamente dovrei chiudere lo studio. Nel suo caso, trattandosi di sentenza, sarà sufficiente fare apporre alla stessa la formula esecutiva ed agire mediante atto di precetto. Pertanto sono a sua disposizione, senza alcun impegno, per ulteriori chiarimenti ed eventuale preventivo. Potrà contattarmi via mail all'indirizzo [rimosso] e lasciarmi il suo recapito affinchè io la contatti, oppure chiamarmi al numero [rimosso] . Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signore, Nel suo caso sarà possibile agire a mezzo di procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) previa autenticazione delle sue scritture contabili presso un notaio, ritengo che il decreto possa essere munito di provvisoria esecuzione, essendovi stato un riconoscimento di debito (il pagamento della trance di € XX.XXX,XX) ma dovrei vedere meglio la documentazione. Quanto ai costi questi sono stabiliti nei parametri di legge, per un decreto ingiuntivo di € X.XXX,XX, la cui competenza è al limite con quella del Giudice di Pace, perchè ai fini della competenza per valore si somma al capitale anche quanto dovuto a titolo di interessi maturati (che potrebbero essere richiesti oltre al limite di quelli legali, trattandosi di una fornitura commerciale e quindi inserendo interessi moratori) i parametri prevedono onorari per € XXX,XX (oltre IVA XX% e CPA X%) accessori di legge compresi) oltre al contributo unificato (spesa viva) di € XX,XX. Lo scaglione successivo, ossia € X.XXX,XX prevede invece onorari per € XXX,XX (oltre IVA XX% e CPA X%) ed un contributo unificato di € XXX,XX. A dette somme si aggiungeranno le spese di notifica del decreto ingiuntivo e di registrazione dello stesso. Il debitore, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo potrebbe tuttavia non provvedere al pagamento e pertanto si renderebbe necessaria una successiva azione esecutiva (pignoramento) con ulteriori spese vive e legali. Laddove necessitasse di ulteriori chiarimenti potrà chiamarmi al n. [rimosso] . Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio signore, Per una separazione consensuale in cui le condizioni siano già state definite tra i coniugi, ivi compresa l'assegnazione della casa coniugale, il mio preventivo è di € XXX,XX oltre IVA e CPA ed oltre ad € XX,XX (contributo unificato di legge) per un totale complessivo di € XXX,XX ed oltre ad € XX,XX per spese di trasferta. Laddove necessitasse di ulteriori informazioni potrà contattarmi al X [rimosso] XX o al [rimosso] . Cordiali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signora, per formulare un preventivo corretto dovrebbe fornire dati più precisi (divorzio consensuale o giudiziale? Figli? Richieste di mantenimento? beni da dividere?). Ipoteticamente, in caso di divorzio consensuale in cui non ci siano beni immobili da dividere e le condizioni siano già concordate tra i coniugi, l'importo può essere intorno ad € XXX,XX oltre iVA e CPA e spese vive (bollo di € XX,XX richiesto dal Tribunale), per un importo complessivo di € XXX,XX. Può contattarmi via mail: [rimosso] o via telefono [rimosso] , sarò lieta di fornirle i chiarimenti del caso e di formulare un preventivo correlato alle sue esigenze. Cordiali saluti. avv. Enrica Gianola Bazzini
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signora, Come giustamente ha rilevato, sono cambiate alcune cose negli ultimi due/tre anni, in particolare la possibilità di divorziare in tempi ridotti rispetto la normativa precedente (tre anni), infatti l’art. X della legge sul “divorzio breve” in merito stabilisce :”[…] dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e dai sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. In altri termini, se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, oppure è stata omologata la separazione consensuale, in ambedue le ipotesi per la domanda, diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario che le separazioni si siano protratte ininterrottamente per dodici mesi a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, nel caso di separazione personale giudiziale e per sei mesi nel caso di separazione personale consensuale. Ciò vale, anche, nel caso in cui il giudizio da contenzioso si sia trasformato in consensuale. Il requisito principale per accedere al gratuito patrocinio è di godere di un reddito (nell'anno precedente a quello della richiesta) non superiore ad € XX.XXX,XX. La sottoscritta è iscritta nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. In ogni caso sarò lieta di fornirle tutti i chiarimenti di cui necessita ed eventualmente (laddove non possedesse i requisiti per richiedere il gratuito patrocinio) di formularle un preventivo personalizzato. Per contatti può scrivermi all'indirizzo [rimosso] o chiamarmi ai seguenti numeri: X [rimosso] XX - [rimosso] . Cordali saluti avv. Enrica Gianola Bazzini