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Toni Saturno

Avvocato

Toni Saturno

Indirizzo
Via Pantano 84050 Licusati

Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Vallo_della_Lucania
Matricola: 2021000115 (verifica)

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Telefono: 0974375006
Email: t.saturno1684@gmail.com

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Ultime 10 Risposte (su 2 totali)

Preventivo Avvocato per Separazione e Divorzio

Domanda del 23/07/2021 12:01 da Treviso (Provincia di Treviso)
Buongiorno, ho necessità di informazioni per una separazione consensuale con figlio minore. Qui di seguito vi descrivo brevemente la nostra posizione: Siamo sposati civilmente e religiosamente. Siamo in affitto e io sono l'unica persona che porta reddito. Principalmente i diritti e doveri verso il minore e all'attuale coniuge. In attesa [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve Sig. [rimosso] , nel tentare di dare congrua ed esaustiva risposta ai Suoi quesiti, mi occorre innanzitutto premettere che gli accordi raggiunti dai coniugi separandi in sede di consensuale dovranno, in ogni caso, essere vagliati da un soggetto terzo ed imparziale e cioè il Tribunale. Per tanto, è bene evidenziare che gli accordi raggiunti dai coniugi devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei figli minori (del figlio nel Suo caso).   Venendo nello specifico dei quesiti da Lei posti, cercherò di sintetizzare schematicamente: X) IN MERITO ALL’ACCORDO SUI FIGLI E AI DOVERI VERSO QUESTI ULTIMI Come noto, nei confronti della prole, i genitori hanno dei doveri morali e material, nonché economici. Nell’accordo di separazione, dunque, in primis devono essere regolati i tempi e le modalità di presenza dei figli presso uno dei due genitori. Oggi, salvo non ci siano condizioni ostative, la soluzione che sarebbe opportuno optare è quella dell’affidamento congiunto (L. XX/XXXX) e non già esclusivo, lesivo degli interessi del minore. È utile, inoltre, anche al fine di non destabilizzare il minore, stabilire la collocazione presso uno dei due coniugi. Per quanto attiene la vita e lo sviluppo psico-fisico dei figli minori durante il periodo di separazione, Le preciso che, salvo diversi accordi, normalmente le scelte relative a questioni di straordinaria amministrazione (ad es. scelta del percorso formativo, salute, attività sportive etc. ) dovranno essere prese di comune accordo dai genitori separati – altrimenti, in caso di disaccordo, ciascuno può ricorrere al Giudice. Le scelte, invece, relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate disgiuntamente da ciascun genitore – anche in base ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun coniuge. Per ciò che concerne l’aspetto economico, i doveri verso i figli si concretizzano in un assegno di mantenimento. La regola generale, salvo diverso accordo, è dettata dall’art. XXX ter, comma IV del cod. civile e stabilisce che ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Nel Suo caso, dunque, Lei sembrerebbe l’unico obbligato (almeno attualmente). Al fine di determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, eventualmente anche in accordo con l’altro coniuge, occorre tenere come riferimento i seguenti parametri: - attuali esigenze del figlio; - il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; - i tempi di permanenza presso ciascun genitore; - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun coniuge. X) ACCORDI SU MANTENIMENTO DEL CONIUGE Anche in questo caso , l’importo dell’assegno di mantenimento (eventuale) può essere determinato liberamente ed in comune accordo dai coniugi separandi. L’art. XXX cod. civ., però, stabilisce che deve sempre tenersi in considerazione il diritto del coniuge che non ha redditi propri (nel caso di specie Sua moglie) ad essere mantenuto. In particolare, il diritto al mantenimento sussiste laddove le distanze reddituali siano significative, ovvero nella misura del XX% in più dell’uno rispetto all’altro (come mi pare di capire sia nel suo caso). Al contempo è pur vero che occorre tenere in considerazione anche le circostanze e i redditi dell’obbligato stesso (così, ad es., se Lei percepisce uno stipendio di € X.XXX,XX, l’importo del mantenimento del coniuge potrebbe essere determinato in € XXX,XX mensili; laddove, invece, dovesse percepire uno stipendio di € X.XXX,XX, ovviamente l’importo dell’assegno di mantenimento in favore di Sua moglie sarà maggiore). Consideri sempre che il Suo coniuge, come mi rappresenta, è senza reddito alcuno. X) ACCORDI SULLA CASA CONIUGALE La casa coniugale è il luogo nel quale i coniugi hanno deciso di stabilire il centro degli interessi familiari. A nulla rileva che essa sia in locazione. La libera scelta dei coniugi separandi è preminente anche in relazione al destino della casa coniugale. Potrebbero, dunque, trovare un accordo che vada incontro alle esigenze di entrambi ( ad esempio, nel caso di immobile locato si potrebbe optare per un immobile con un costo minore del canone di locazione – considerando che il pagamento del canone sarà a carico del coniuge che produce reddito). In ogni caso, la regola generale vuole che il godimento della casa coniugale sia stabilito nell’interesse prioritario dei figli – che in quella casa continueranno ad abitare con il genitore prevalentemente collocatario (art. XXX sexies cod. civ.)   Tenga presente, comunque, che sarà sempre possibile la revisione delle condizioni della separazione consensuale, laddove, con il passare del tempo, le condizioni stesse dei coniugi (personali e patrimoniali) dovessero mutare oppure dovessero subentrare nuove esigenze del figlio - anche uno solo dei coniugi, in caso di disaccordo, potrà presentare ricorso al Tribunale.   X) COSTI I costi per l’assistenza legale in una separazione consensuale vanno da un minimo di € XXX,XX per ciascun coniuge ad un massimo di € X.XXX,XX, in ragione della complessità dell’accordo da raggiungere e delle questioni patrimoniali e di affidamento dei figli da affrontare. A tali spese vanno aggiunte quelle del contributo unificato per il ricorso al Tribunale (omologazione dell’accordo) di € XX,XX.   Per una disamina più approfondita della questione, che tenga conto di ulteriori e specifiche circostanze concrete, non esiti a contattarmi ai numeri [rimosso]X [rimosso] XX o con mail all’indirizzo [rimosso] . Il costo per la consulenza sarà concordato in corso di primo colloquio. Cordiali Saluti, Avv. Toni Saturno

Preventivo Avvocato per Separazione e Divorzio

Domanda del 23/07/2021 12:01 da Treviso (Provincia di Treviso)
Buongiorno, ho necessità di informazioni per una separazione consensuale con figlio minore. Qui di seguito vi descrivo brevemente la nostra posizione: Siamo sposati civilmente e religiosamente. Siamo in affitto e io sono l'unica persona che porta reddito. Principalmente i diritti e doveri verso il minore e all'attuale coniuge. In attesa [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve Sig. [rimosso] , nel tentare di dare congrua ed esaustiva risposta ai Suoi quesiti, mi occorre innanzitutto premettere che gli accordi raggiunti dai coniugi separandi in sede di consensuale dovranno, in ogni caso, essere vagliati da un soggetto terzo ed imparziale e cioè il Tribunale. Per tanto, è bene evidenziare che gli accordi raggiunti dai coniugi devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei figli minori (del figlio nel Suo caso).   Venendo nello specifico dei quesiti da Lei posti, cercherò di sintetizzare schematicamente: X) IN MERITO ALL’ACCORDO SUI FIGLI E AI DOVERI VERSO QUESTI ULTIMI Come noto, nei confronti della prole, i genitori hanno dei doveri morali e material, nonché economici. Nell’accordo di separazione, dunque, in primis devono essere regolati i tempi e le modalità di presenza dei figli presso uno dei due genitori. Oggi, salvo non ci siano condizioni ostative, la soluzione che sarebbe opportuno optare è quella dell’affidamento congiunto (L. XX/XXXX) e non già esclusivo, lesivo degli interessi del minore. È utile, inoltre, anche al fine di non destabilizzare il minore, stabilire la collocazione presso uno dei due coniugi. Per quanto attiene la vita e lo sviluppo psico-fisico dei figli minori durante il periodo di separazione, Le preciso che, salvo diversi accordi, normalmente le scelte relative a questioni di straordinaria amministrazione (ad es. scelta del percorso formativo, salute, attività sportive etc. ) dovranno essere prese di comune accordo dai genitori separati – altrimenti, in caso di disaccordo, ciascuno può ricorrere al Giudice. Le scelte, invece, relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate disgiuntamente da ciascun genitore – anche in base ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun coniuge. Per ciò che concerne l’aspetto economico, i doveri verso i figli si concretizzano in un assegno di mantenimento. La regola generale, salvo diverso accordo, è dettata dall’art. XXX ter, comma IV del cod. civile e stabilisce che ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Nel Suo caso, dunque, Lei sembrerebbe l’unico obbligato (almeno attualmente). Al fine di determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, eventualmente anche in accordo con l’altro coniuge, occorre tenere come riferimento i seguenti parametri: - attuali esigenze del figlio; - il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; - i tempi di permanenza presso ciascun genitore; - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun coniuge. X) ACCORDI SU MANTENIMENTO DEL CONIUGE Anche in questo caso , l’importo dell’assegno di mantenimento (eventuale) può essere determinato liberamente ed in comune accordo dai coniugi separandi. L’art. XXX cod. civ., però, stabilisce che deve sempre tenersi in considerazione il diritto del coniuge che non ha redditi propri (nel caso di specie Sua moglie) ad essere mantenuto. In particolare, il diritto al mantenimento sussiste laddove le distanze reddituali siano significative, ovvero nella misura del XX% in più dell’uno rispetto all’altro (come mi pare di capire sia nel suo caso). Al contempo è pur vero che occorre tenere in considerazione anche le circostanze e i redditi dell’obbligato stesso (così, ad es., se Lei percepisce uno stipendio di € X.XXX,XX, l’importo del mantenimento del coniuge potrebbe essere determinato in € XXX,XX mensili; laddove, invece, dovesse percepire uno stipendio di € X.XXX,XX, ovviamente l’importo dell’assegno di mantenimento in favore di Sua moglie sarà maggiore). Consideri sempre che il Suo coniuge, come mi rappresenta, è senza reddito alcuno. X) ACCORDI SULLA CASA CONIUGALE La casa coniugale è il luogo nel quale i coniugi hanno deciso di stabilire il centro degli interessi familiari. A nulla rileva che essa sia in locazione. La libera scelta dei coniugi separandi è preminente anche in relazione al destino della casa coniugale. Potrebbero, dunque, trovare un accordo che vada incontro alle esigenze di entrambi ( ad esempio, nel caso di immobile locato si potrebbe optare per un immobile con un costo minore del canone di locazione – considerando che il pagamento del canone sarà a carico del coniuge che produce reddito). In ogni caso, la regola generale vuole che il godimento della casa coniugale sia stabilito nell’interesse prioritario dei figli – che in quella casa continueranno ad abitare con il genitore prevalentemente collocatario (art. XXX sexies cod. civ.)   Tenga presente, comunque, che sarà sempre possibile la revisione delle condizioni della separazione consensuale, laddove, con il passare del tempo, le condizioni stesse dei coniugi (personali e patrimoniali) dovessero mutare oppure dovessero subentrare nuove esigenze del figlio - anche uno solo dei coniugi, in caso di disaccordo, potrà presentare ricorso al Tribunale.   X) COSTI I costi per l’assistenza legale in una separazione consensuale vanno da un minimo di € XXX,XX per ciascun coniuge ad un massimo di € X.XXX,XX, in ragione della complessità dell’accordo da raggiungere e delle questioni patrimoniali e di affidamento dei figli da affrontare. A tali spese vanno aggiunte quelle del contributo unificato per il ricorso al Tribunale (omologazione dell’accordo) di € XX,XX.   Per una disamina più approfondita della questione, che tenga conto di ulteriori e specifiche circostanze concrete, non esiti a contattarmi ai numeri [rimosso]X [rimosso] XX o con mail all’indirizzo [rimosso] . Il costo per la consulenza sarà concordato in corso di primo colloquio. Cordiali Saluti, Avv. Toni Saturno