Rosalia Cancellara
Indirizzo
Via Tiburtina Roma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: AA00100 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve signora, il prezzo della causa dipende dal valore della stessa, quindi occorre che lei sia più precisa sul valore della eventuale controversia per poter farle un preventivo! cordialità Avv. Rosalia Cancellara
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signora, l’omologa della separazione consensuale non è un provvedimento immutabile e inamovibile ed è la stessa legge a chiarire che le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni e degli accordi in essa contenuti. Questo sia in relazione all’affidamento della prole (art. XXX ter c.c.) che con riguardo alle condizioni economiche pattuite in quella sede. Ciascuno dei due coniugi, dunque, adducendo motivazioni rilevanti e provate, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il riesame degli accordi ormai superati. In generale, le parti ricorrono al giudice quando sia intervenuto un mutamento nelle condizioni economiche di uno di essi o sia sopraggiunta l’esigenza di modulare diversamente l’affidamento dei figli. La modificazione delle condizioni è il provvedimento che viene emesso dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi separati qualora le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale o contenute nella sentenza in caso di separazione giudiziale siano mutate. Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli: questo si verifica, per esempio, in caso di ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento. In presenza di un figlio minore non è possibile esperire la nuova procedura di negoziazione assistita. In ogni caso, sappia che la Sezione I civile della Corte di Cassazione, con decisione n. XXXX/XXXX, ha stabilito che può essere annullata una separazione consensuale ottenuta con menzogne e raggiri. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti Avv. Rosalia Cancellara