Andrea Piccoli
Indirizzo
Piazza a Giustinian Recanati 31100 Treviso
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Treviso
Matricola: 0000 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Dalle indicazioni fornite sarebbe da capire se la fase del ricorso amministrativo avverso l'Ente sia già stata promossa. Per la revisione della malattia, come nella richiesta indicata, i termini di esaurimento della procedura sono XXX giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso permanesse la contestazione vi è poi la via giudiziale al tribunale del lavoro. Opportuno dotarsi di medico legale competente al fine di comparare le valutazioni dell'Ente.
Risposta del 11/12/2021 14:30
L'allenatore della società è grossomodo un volontario. La società è una associazione sportiva dilettantistica. Premesso questo, è possibile rivolgere un monito alla società riguardo al comportamento del suo tesserato affinchè venga promosso un confronto tra la famiglia, l'allenatore e la società. In aggiunta è possibile segnalare il comportamento alla Figc Settore Giovanile e Scolastico e, nel caso, al Settore Tecnico, cui il mister, se munito di abilitazione, è iscritto. Se non lo fosse, allora si aprono altri scenari.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signora, ho preso visione della Sua richiesta. Generalmente il mio studio lavora così: dopo aver preso visione della posizione, analizzato la questione dal punto di vista giuridico e pratico, lavoriamo senza anticipo di spesa. Ovvero la posizione viene trattata in ambito stragiudiziale senza richiesta di acconti al cliente. In caso di esito positivo, pertanto nel caso in cui il cliente percepisca un risarcimento, normalmente il nostro onorario viene corrisposto dalla Compagnia assicurativa che interviene in luogo del debitore. Se la posizione si chiude senza successo, non vengono chiesti onorari al cliente ma solo la copertura delle spese vive e di studio che ammontano a circa XXX-XXX euro. Nel caso di azione giudiziale, anche in questo caso non vengono chiesti acconti al cliente ma unicamente la copertura dei costi fissi (contributo unificato, copie autentiche, notifiche ecc.) che vengono quantificati solo prima di iniziare l'azione, in accordo con il cliente.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il problema è prettamente contrattuale. Bisogna analizzare con attenzione le clausole del contratto di garanzia e verificare che Fac si sia attenuta alle condizioni. Rileva certamente la prima diagnosi errata, dalla quale sono scaturite per Lei spese ulteriori e ritardi nella riparazione, peraltro ancora non avvenuta. La valutazione eurotax normalmente è convenzionalmente utilizzata dagli operatori del settore, andrebbe verificato anche in questo caso che detta condizione sia presente nel contratto di garanzia. Altrimenti non vi sono norme che impongano quel parametro di riferimento. Altre informazioni e/o pareri potrei esprimerli solo a seguito di appuntamento presso lo studio. Cordialità