Luca Baraldi
Indirizzo
Via dei Colli della Serpentara 00139 Roma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: A34646 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, Da come ha descritto la questione sembra che lei abbia acquistato l'accesso ad una banca dati aventi ad oggetto la locazione immobiliare di proprietà di terzi. La prestazione dei servizi in oggetto non prevede alcuna attività se non quella informativa che non sembra configurare né mediazione, né procacciamento d'affari. Per essere più preciso devo vedere il contratto per verificare nel dettaglio tempi e modalità della prestazione, se fosse interessato ad una consulenza mi contatti. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, Mi può contattare ai recapiti che le fornisco qui di seguito descrivendo la questione e se mi contavva via maill eventualmente allegando, o almeno citando, la eventuale documentazione rilevante in suo possesso che sarà mia cura valutare ( cartelle di pgamento, contratti, scritture private etc...). Le indico i miei recapiti ove mi può contattare: cell: [rimosso] XXX [rimosso] [rimosso] (personale) Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, Lei dovrà chiedere la rateazione ad equitalia o all'ente che ha emesso la cartella esattoriale. In particolare, l'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di XX rate mensili. Si ricordi che la carella da lei ricevuta dopo XX gg dalla notifica diventa esecutiva pertanto dovrà fare ricorso o attivarsi per la rateazione prima di tale termine. Quanto sopra precisato ha valore generale per ulteriori dettagli e precisazioni ci dobbiamo sentire e mi dovrebbe mandare copia della cartella di pagamento in modo da porte darle una risposta più precisa e adeguata al suo caso. Avv. Luca Baraldi Contatti: [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buona sera, Mi descriva la sua problematica nel modo più dettagliato possibile in modo tale che posso darle un parere preliminare. Mi specifichi anche se è in possesso di documentazione ( contratti, scambio email, estratti conto, etc) che sarà mia cura valutare. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, Dovrebbe chiarirmi meglio la questione, cioè chi e per quale motivo dovrebbe cercare di aggredire il suo conto corrente, altrimenti mi risulta difficile aiutarla. Le ricordo che Lei in quanto titolare del conto e del rapporto con la banca è l'unico che può dare mandato alla banca per effettuare un pagamento. Se la sua questione riguarda un debito contratto con terzi, ovvero derivante da un contratto o un debito tributario, anche in presenza di titoli esecutivi o sentenze di condanna è sempre Lei che effettua il pagamento nessuno può effettuare alcun prelievo forzoso dal suo conto corrente anche, se, azioni esecutive sul patrimonio del debitore sono ammesse dalla legge, ma non nella forma del prelievo forzoso in ogni caso. Il costo della consulenza varia in base alla natura, valore e complessità dellla questione proposta, mi chiarisca i fatti e la natura del rapporto e le fornirò un preventivo preliminare. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, Dovrebbe descrivermi il suo problema in modo più dettagliato in modo da poterle dare una risposta utile. Oggi ci sono margini per agire contro le banche anche in via transattiva, tuttavia va verificato se effettivamente il contratto presenta un problema di usura o anatocismo.Se ha altri problemi con la sua banca mia faccia sapere la natura di tali problematiche in modo da poter inquadrare la sua situazione in modo più dettagliato e specifico. Se vuole può scrivermi qui o alla mail indicata qui di seguito. Cordiali saluti. [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, Le rispondo in modo sintetico sui vari aspetti della questione da Lei a me posta. I CAF istituiti originariamente con la legge XXXX n. XXX ha per la prima volta in Italia introdotto un nuovo sistema chiamato “Assistenza fiscale” fiscale”, a cui il contribuente possa affidare il compito di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista della natura giuridica, i centri devono essere costituiti nella forma di società di capitali e svolgono attività di assistenza fiscale. Tale attività costituisce l'oggetto sociale del CAF, che deve uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, I CAF prestano esclusivamente assistenza fiscale, non sono studi legali, nè sono abilitati o autorizzati a rappresentare alcuno in giudizio sia esso giudizio civile, penale, amministrativo nè tanto meno tributario. In sostanza i CAF dipendenti prestano i seguenti servizi: -predisposizione ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali; -altri adempimenti tributari richiesti dai contribuenti, quali ad esempio: -compilazione ed asseverazione del questionario modello RED (da restituire all’INPS); -assistenza per la compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE. Dopo la riforma forense introdotta tramite la legge n. XX/XXXX di conversione del DL X/XXXX ha abrogato le tariffe professionali forensi. La determinazione del compenso professionale, dunque deve avvenire, in via preferenziale, tramite l’accordo tra il professionista e il cliente e quindi tramite la stipula di un contratto d’opera professionale, in mancanza della quale essa è rimessa alla valutazione del giudice. Nel suo caso lei ha stipulato un contratto di assistenza con l'avvocato del CAF per la consulenza che le ha prestato e la lettera di intimazione al pagamento destinata alla società. Il contratto può essere concluso anche solo oralmente, basta l'accordo delle parti - avvocato e cliente - e il fatto che non sia stato fatto un preventivo e che non abbia firmato alcun documento non ha alcuna rilevanza, potrebbe avere solo implicazioni di carattere probatorio dell'effettiva esistenza del rapporto. Non mi è interamente chiaro quali sono i costi esorbitanti a cui lei si riferisce oltre quelli sostenuti per la suddetta consulenza e la lettera di intimazione, dato che l'accordo per il decreto ingiuntivo non è stato raggiunto. Lei ha diritto alla restituzione alla documentazione riguardante la questione da Lei posta senza dover nient'altro all'avvocato, nè parcella per prestazioni nè ulteriori spese, salvo che, lo stesso non abbia svolto altre prestazioni di cui Lei non abbia fatto cenno nella sua mail a me inviata. Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esauriente sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, precisazioni o quesiti. Tale risposta costituisce un parere preliminare ed non esaustivo della questione da Lei a me posta, per ogni informazione sui costi di assitenza e consulenza mi contatti. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buon pomeriggio, Premesso che per aver una risposta completa ed esauriente dovrei analizzare lo statuto, l'atto costitutivo della società e il relativo contratto di lavoro, le preciso quanto segue. LA FATTISPECIE Nelle società di persone occorre distinguere tra socio d'opera e socio lavoratore. -Il socio d'opera apporta la sua quota di capitale tramite la prestazione lavorativa, cioè diventa socio per il tramite dell'attività lavorativa prestata nella società. Il questo caso il socio : -non è lavoratore dipendente; -non è tenuto a percepire prestazioni di natura salariale e previdenziale; -il suo reddito consiste nel partecipare agli utili della società: -Il socio lavoratore è, invece, colui che oltre ad essere socio- cioè aver sottoscritto una quota di capitale sociale della società - svolga concretamente una attività lavorativa retribuita. X. Il vincolo di subordinazione per il socio-lavoratore, si può configurare, a due condizioni: X) la prestazione offerta dal socio-lavoratore non deve risolversi in uno dei conferimenti previsti dal contratto sociale; X) la prestazione deve essere effettuata sotto il controllo di un altro dei soci, che abbia poteri gerarchici (di direzione e coordinamento) nei suoi confronti. L’accertamento del rapporto di lavoro subordinato con la società di persone, comporta il versamento di differenze retributive, ratei di tredicesima, indennità sostitutiva delle ferie e trattamento di fine rapporto. Quanto indicato nel punto X.) va provato dal socio che ha l'onere di documentare la sussistenza e la natura del rapporto di lavoro con la società. Per quanto riguarda la partecipazione agli utili e alle perdite l'art XXXX del c.c. dispone che, "E' nullo ogni patto per cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite"; e l'art XXXX del c.c. comma X, precisa che "La parte spettante al socio che ha prestato la propria opera, se non è determinata dal contratto è fissata dal giudice secondo equità". La giurisprudenza di Cassazione ha infatti affermato che "in ogni caso, se alla liquidazione equitativa della quota del socio uscente può procedersi equitativamente, in applicazione del criterio indicato dall'art. XXXX cod. civ., per la ripartizione delle perdite dei guadagni, nella relativa valutazione non può mancare la motivata considerazione della misura della sua partecipazione in via di fatto agli utili. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite": In pratica, ogni socio deve partecipare in modo uguale agli utili e alle perdite della società in relazione alla propria quota di partecipazione, ma se lo stesso socio svolge altresì una prestazione di lavoro, quest'ultima va determinata nell'ammontare in base al contratto o in mancanza in via equitativa dal giudice fermo il divieto previsto dall'art. XXXX del c.c. LA SOLUZIONE PROPOSTA Ritengo che, alla luce di quanto da Lei detto, si tratti di socio lavoratore il quale se prova di essere tale gli dovrà essere liquidato il compenso ma altresì si dovrà determinare la partecipazione agli utili e alle perdite in base alla quota di partecipazione sottoscritta, e come ho detto in premessa si dovrà analizzare la relativa documentazione societaria. Ciò significa che vanno applicate le due ipotesi previste dall'art. XXXX e XXXX del c.c. senza che vi sia esclusione o conflitto fra le due ipotesi. Ciò implica che si dovrà liquidare la quota del socio, ma anche pagargli il compenso determinato - come sopra detto- nel contratto o dal giudice. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.