Massimo De Martinis
Indirizzo
Via Panama 00198 Roma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: A24284 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile sig. [rimosso] , mi sembra che il Suo quesito verta su due problematiche: le infiltrazioni d'acqua e la necessità di interventi per l'accessibilità all'immobile locato. In ordine al primo problema Le faccio presente che ai sensi degli artt. XXXX e XXXX c. c, il locatore è obbligato a consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, a mantenerla in stato da servire all’uso convenuto, a garantirne il pacifico godimento e a eseguire tutte le riparazioni necessarie, rimanendo a carico del conduttore la sola piccola manutenzione. L’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto consiste, quindi, nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la res nelle condizioni in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata. Da quanto sopra consegue l'obbligo del locatore di provvedere all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua. In ordine invece alla questione dell'accessibilità all'immobile locato sarebbe necessario comprendere in cosa consista specificatamente la problematica. La normativa prevede che il locatore non è- di regola - tenuto a compiere successive modificazioni e trasformazioni, non previste dal contratto, attinenti alla specifica idoneità dell’immobile all’esercizio di una determinata attività industriale o commerciale, per la quale è stato locato, anche se l’esecuzione delle opere di modificazione o trasformazione sia imposta da disposizioni di legge o dell’autorità sopravvenute alla consegna; né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per la realizzazione di tali opere, salva l’operatività degli artt. XXXX e XXXX c. c. in tema di miglioramenti e addizioni. Laddove invece il locatore, al momento della stipula del contratto di locazione, assuma l’impegno verso il conduttore di eseguire o far eseguire lavori sull’immobile, anche di modifica strutturale, funzionali all’uso pattuito, il vincolo nascente per il medesimo locatore viene ricondotto non a un autonomo contratto di appalto, ma all’adempimento, conforme alla volontà delle parti, degli obblighi stabiliti dall’art. XXXX c. c. Al fine di accertare l'eventuale obbligo del locatore sul problema dell'accessibilità.