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Massimo De Martinis

Avvocato
Massimo De Martinis

Massimo De Martinis

Indirizzo
Via Panama 00198 Roma

Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: A24284 (verifica)

Contatti
Telefono: 0690219617
Email: avv.demartinis@alice.it

Presentazione

• 2019 Master in Diritto di Famiglia
• 2018: Corso di Alta Formazione in Diritto Tributario
• 2017 Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro;
• 2016: Corso di Perfezionamento sul Diritto tributario
• 2015 Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro;
• 2015: Corso di Formazione Giuridica sulle Procedure di Mediazione e Negoziazione Assistita in materia di Diritto di Famiglia e Responsabilità Civile
• 2011 : Attestato di Mediatore professionista presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
• 2011: Iscrizione Albo Speciali Avvocati Cassazionisti
• 1997 Abilitazione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 14/05/1998.
• A.A. 1992 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tesi in diritto tributario : “Le prospettive di riforma della finanza locale nella L. 142/90”, relatore Prof. Avv. Augusto Fantozzi voto di laurea 104/110.

Servizi Offerti

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Curriculum di Massimo De Martinis

• 2019 Master in Diritto di Famiglia • 2018: Corso di Alta Formazione in Diritto Tributario • 2017 Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro; • 2016: Corso di Perfezionamento sul Diritto tributario • 2015 Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro; • 2015: Corso di Formazione Giuridica sulle Procedure di Mediazione e Negoziazione Assistita in materia di Diritto di Famiglia e Responsabilità Civile • 2011 : Attestato di Mediatore professionista presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma • 2011: Iscrizione Albo Speciali Avvocati Cassazionisti • 1997 Abilitazione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 14/05/1998. • A.A. 1992 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tesi in diritto tributario : “Le prospettive di riforma della finanza locale nella L. 142/90”, relatore Prof. Avv. Augusto Fantozzi voto di laurea 104/110.

Ultime 10 Risposte (su 1 totali)

Preventivo Avvocato per Locazione Immobili

Domanda del 11/12/2019 09:00 da Roma (Città Metropolitana di Roma)
Buongiorno ho bisogno di un avvocato per un'attività commerciale dove il proprietario non intende fare altro che non sia percepire la pigione. Tre anni di richieste di interventi sull'accessibilità dei locali, infiltrazioni d'acqua, ho dato la mia disponibilità per svolgere i lavori indispensabili a mio carico e detrarre i costi [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile sig. [rimosso] , mi sembra che il Suo quesito verta su due problematiche: le infiltrazioni d'acqua e la necessità di interventi per l'accessibilità all'immobile locato. In ordine al primo problema Le faccio presente che ai sensi degli artt. XXXX e XXXX c. c, il locatore è obbligato a consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, a mantenerla in stato da servire all’uso convenuto, a garantirne il pacifico godimento e a eseguire tutte le riparazioni necessarie, rimanendo a carico del conduttore la sola piccola manutenzione. L’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto consiste, quindi, nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la res nelle condizioni in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata. Da quanto sopra consegue l'obbligo del locatore di provvedere all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua. In ordine invece alla questione dell'accessibilità all'immobile locato sarebbe necessario comprendere in cosa consista specificatamente la problematica.  La normativa prevede che il locatore non è- di regola - tenuto a compiere successive modificazioni e trasformazioni, non previste dal contratto, attinenti alla specifica idoneità dell’immobile all’esercizio di una determinata attività industriale o commerciale, per la quale è stato locato, anche se l’esecuzione delle opere di modificazione o trasformazione sia imposta da disposizioni di legge o dell’autorità sopravvenute alla consegna; né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per la realizzazione di tali opere, salva l’operatività degli artt. XXXX e XXXX c. c. in tema di miglioramenti e addizioni. Laddove  invece il locatore, al momento della stipula del contratto di locazione, assuma l’impegno verso il conduttore di eseguire o far eseguire lavori sull’immobile, anche di modifica strutturale, funzionali all’uso pattuito, il vincolo nascente per il medesimo locatore viene ricondotto non a un autonomo contratto di appalto, ma all’adempimento, conforme alla volontà delle parti, degli obblighi stabiliti dall’art. XXXX c. c. Al fine di accertare l'eventuale obbligo del locatore sul problema dell'accessibilità.