Gloria Gatti
Indirizzo
Via Amedei 20123 Milano
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Milano
Matricola: mi5475 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Signor Alessandro, per rispondere alla Sua richiesta occorrerebbe visionare il contratto di associazione in partecipazione, in particolare la clausola che prevede il patto di non concorrenza e altresì la comunicazione di "disdetta" da Lei inviata a nome della Sua società. La legge prevede che il patto debba essere circoscritto ad una determinata zona e ad una determinata attività, e non possa estendersi oltre i cinque anni (art. XXXX c.c.). La Giurisprudenza ritiene nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico (artt. X e XX Cost.) il patto di non concorrenza diretto non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto a un soggetto di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento" (Cass. Civ. n. XXXXX del XX.XX.XXXX. Sarebbe inoltre opportuno sapere se le ragioni che l'hanno indotta a recedere ovvero a risolvere il contratto siano giuste. Sarebbe inoltre interessante se il contratto di associazione in partecipazione non fosse in realtà un contratto di lavoro simulato. Nella speranza di averLe fornito alcune informazioni di massima restiamo a Sua disposizione per i doverosi approfondimenti. [rimosso] stinti saluti. Avv. Gloria Gatti