Stefano Turra
Indirizzo
Via Moretto 25121 Brescia
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Mantova
Matricola: 2013000089 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buon giorno Sig. G. [rimosso] , sono l'Avv. stabilito Stefano Turra. In riferimento alla Sua richiesta le illustro le seguenti indicazioni di ordine organizzativo procedurale. Innanzitutto la società è una s.n.c. e pertanto secondo quanto previsto dall'art Art. XXXX Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso del socio può essere determinato da una giusta causa, qualora costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta. Non è sufficiente a determinare una giusta causa di recesso né il disaccordo su qualsiasi pretesa, anche se fondata, né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso ma deve sussistere una condotta illegittima dell'altro (o degli altri) socio (o soci) tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la così detta affectio societatis . È ritenuta causa di recesso per giusta causa, per giurisprudenza consolidata, l'inadempimento da parte degli altri soci delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale. In caso di recesso, risponderà comunque dei debiti societari, ai sensi dell'articolo XXXX, I comma e cioè nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. In ogni caso dovendo considerare anche l' attività di "avviamento" da lei prestata che riveste una possibile quantificazione monetaria si potrebbe concordare con i fratelli una liberatoria che la esenti da qualsiasi debito contratto dalla società durante l'attività da Lei prestata. Tale accordo andrebbe riportato nell'atto con il quale si definisce la sua uscita dalla società e avrebbe valore anche verso terzi creditori. Consideri che i creditori dovrebbero in ogni caso procedere dapprima contro la società e in seguito contro i singoli soci che a loro volta potrebbero poi rivalersi sugli altri. Rimango a sua disposizione mi scriva pure