Lavori di edilizia e diritto urbanistico, Page
Il
permesso di costruire è previsto dalla legislazione italiana nel
Testo Unico dell'Edilizia, si esplica con l'autorizzazione amministrativa concessa dal comune sulla base della pianificazione urbanistica ed è richiesto dai soggetti legittimati a porre interventi. Alla richiesta del permesso il richiedente deve allegare il progetto rilasciato da un professionista in cui vengono descritti in maniera dettagliata gli interventi da effettuare. Norme particolari sono previste per quelle strutture soggette a particolari interessi storici, architettonici e culturali in cui è richiesto il nulla osta da parte delle autorità competenti.
Secondo il
diritto urbanistico la richiesta deve essere approvata o respinta entro 30 giorni con motivazione scritta. Il permesso è obbligatorio in tre casi: costruzioni nuove, ristrutturazioni nuove e quelle urbanistiche. La domanda viene presentata allo sportello unico del comune di residenza ed entro 10 giorni viene nominato il responsabile del procedimento. Quest'ultimo deve esprimersi con un provvedimento entro 60 giorni o entro 120 se si tratta di un comune con più di cento mila abitanti. Trascorso tale termine avrà 30 giorni per presentare il provvedimento definitivo ed altri 10 qualora l'esito sia negativo ed occorra allegare la motivazione. Se l'amministrazione interessata non è quella comunale ma è la soprintendenza ai beni culturali, verrà indetta una conferenza di servizi per acquisire i pareri tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti. Se si scoprono in seguito opere difformi alle autorizzazioni rilasciate viene ordinato al responsabile il ripristino dello stato antecedente ai lavori.
Per quanto riguarda i
lavori di edilizia libera alcune attività possono essere iniziate senza il rilascio della DIA, cioè della denuncia di inizio attività che è un atto amministrativo che ha sostituito la SCIA, vale a dire la segnalazione certificata di inizio attività. Esse comprendono le attività di manutenzione ordinaria, quelle dirette all'eliminazione di barriere architettoniche, quelle ideate a soddisfare esigenze temporanee come ricerche del sottosuolo o istallazione di pannelli fotovoltaici o solari senza serbatoio. Rientrano nella manutenzione ordinaria la riparazione o rifacimento di pavimentazione, intonaci o rivestimenti esterni, di infissi, impianti igienico-sanitari o idrici, o spostamento di pareti mobili.
Alcuni lavori di manutenzione straordinaria come l'apertura di porte o finestre o lo spostamento di pareti richiedono che la dichiarazione debba contenere i dati che identificano l'impresa responsabile dei lavori. In questi casi alla richiesta dell'autorizzazione deve essere inviata una relazione tecnica dei lavori. Nel campo dell'
edilizia privata se si tratta di piccoli lavori che impegnano il soggetto interessato stesso non c'è bisogno di comunicazione alle autorità del proprio comune. Anche senza la DIA devono comunque essere rispettate le leggi di settore sulla sicurezza sul lavoro e del cantiere e la tutela ambientale. L’attività di edilizia libera ricade sempre sotto la responsabilità del proprietario sia per quanto riguarda il rispetto delle leggi di settore che per quelle che riguardano la sicurezza.
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