Buon giorno > > in data odierna ho ricevuto la fissazione di udienza di opposizione > …

Richiesta di preventivo da Federico per Processo Penale da Bologna, Emilia-Romagna

Richiedi Preventivo

Richiedi un preventivo, presenta il tuo quesito,
entra in contatto con i
professionisti della tua città.
Scopri di più
7512 Professionisti pronti a risponderti! Ricevi una proposta personalizzata da professionisti della tua città.
Bologna, Emilia-Romagna
Richiesta inviata il
Da parte di Federico [nascosto]
Telefono: [nascosto]
E-mail: [nascosto]
Buon giorno
>
> in data odierna ho ricevuto la fissazione di udienza di opposizione
> all'archiviazione quale p.o. per la giornata del XX/XX presso il trib
> di Bologna per il procedimento relativo al fascicolo n. XXXX/XXXX
> RGNR,fascicolo che vede indagata il vice
> procuratore onorario del tribunale di Udine, cerchiamo di fare una
> breve ricostruzione dei fatti prima di giungere al dunque,
> ricostruzione necessaria al fine di poter consentire a questo ufficio
> al fine di decidere in
> merito:
> in data XX aprile XXXX alle ore XX venivo sentito come parte civile nel
> procedimento penale rubricato al numero XXXX/XX in composizione
> monocratica nella persona della dott.ssa Carla Missera nei confronti di
> AVATANEO FULVIO imputato del reato di cui all'art XXX commi X e X
> cp per aver diffamato a mezzo Internet la mia persona, il cui articolo
> on line è ancora presente dal mese di aprile dell'anno XXXX e
> nonostante ne sia stata richiesta la censura con l'oscuramento dello
> stesso lo stesso è ancora visibile ad un numero indefinito ed
> indefinibile di utenti in quanto posto su un sito web che non possiede
> un accesso limitato previo credenziali ma al quale si accede
> liberamente e al quale possono accedere tutti sia che siano utenti di
> settore che
> non.
> Questo fa emergere due punti che vanno esaminati e dai quali
> scaturiscono molteplici responsabilità sia penali che civili,
> responsabilità che non sono state sufficientemente prese in
> considerazione dal dott Borghini e in precedenza dal pm che ha raccolto
> la querela a Udine e dal giudice di primo grado che ha svolto il
> giudizio a Udine nel
> XXXX:
> X) il primo punto è quello legato all'articolo XXX cp inquanto
> lasciando on line il corpo di reato l'odierna indagata ha commesso un
> favoreggiamento personale durante l'udienza con l'imputato non
> accogliendo le richieste della parte offesa, il favoreggiamento è
> consistinto nell'assolvere un imputato responsabile di un reato che
> continua a commettere lasciando on line un articolo grazie all'aiuto
> diretto da parte dell'indagata aiuto consistito nella richiesta della
> stessa nell'assoluzione
> dell'imputato
X) la stessa oltre a commettere l'articolo XXX cp ha anche
> commesso il reato previsto e punito dall'articolo XXX commi X e X cp
> XXX cp in quanto permettendo che l'imputato lasci on line l'articolo
> l'odierna imputata ha concorso nel permanere del reato e pertanto
> dovrebbe anche applicarsi il dispositivo dell'articolo XX codice penale
> in base al quale sia all'imputato che all'odierna indagata devono
> essere puniti con la pena per la violazione più grave aumentata sino al
> triplo
> .
> Pertanto riproduco il corpo di reato con data di stampa XX/XX/XXXX.
>
> A sostegno di tutto questo inoltre si ritene opportuno anche ribadire
> quanto viene affermato dalla suprema corte di cassazione in merito al
> reato previsto e punito dall'articolo XXX commi X e X codice
> penale:
>
> Suprema Corte di Cassazione – V Sezione Penale
> Sentenza n. XXXXX/XXXX
>
> Facebook ha certamente aumentato il carico di lavoro dei Tribunali
> italiani che sempre più spesso si devono pronunciare su questioni
> litigiose sorte proprio tra gli utenti del social network che in
> bacheca non si risparmiano fotografie con l'amante o minacce e frasi
> offensive contro il capo ufficio o il vicino di
> casa.
>
> Nel caso di specie, la questione trattata dalla quinta sezione penale
> della Suprema corte di Cassazione riguardava appunto la diffusione di
> frasi diffamatorie e offensive pubblicate da un uomo nei confronti
> della ex compagna, da cui ha avuto una
> figlia.
>
> Secondo i giudici di Piazza Cavour, che hanno respinto il ricorso
> dell'uomo – già ritenuto colpevole dai giudici di merito – la condotta
> incriminata ovvero utilizzare una bacheca "facebook" per
> diffondere un messaggio diffamatorio, per costante giurisprudenza,
> "integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art.
> XXX, comma terzo, del codice penale poiché trattasi di condotta
> potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque
> quantitativamente apprezzabile di persone ... nè l'eventualità che fra
> i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le
> espressioni offensive consente di mutare il titolo del reato nella
> diversa ipotesi di
> ingiuria".
>
>
> Corte di Cassazione sezione V Penale
> sentenza X ottobre XXXXXX gennaio XXXX, n. XXXX
> Presidente Nappi – Relatore De Gregorio
>
> Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, di cui alla sentenza in
> fondo all'articolo, i Supremi Giudici hanno avuto modo di affrontare
> ancora una volta la diffamazione attraverso i social
> network.
> Divulgare offese tramite Facebook può costare una condanna
> per diffamazione aggravata e, nella sentenza n. XXXX/XXXX la Cassazione
> spiega chiaramente che il suddetto social network è in grado di
> raggiungere un elevato numero di persone e, pertanto, potenzialmente
> idoneo alla configurazione della fattispecie di
> reato.
> Da alcuni anni ormai gli ermellini hanno specificato, in varie
> occasioni, la direzione da seguire nel caso in cui si faccia un uso
> improprio del citato sito internet, pertanto, nessun dubbio sulla
> vicenda esaminata, quando ci si lascia andare a commenti "poco
> carini" si rischia una condanna per
> diffamazione.
> Nel caso di specie, l'imputata aveva inviato una serie di messaggi in
> cui si rivolgeva alla vittima appellandola
> "cornuta"
> Testo della sentenza
> Corte di Cassazione sezione V Penale
> sentenza X ottobre XXXXXX gennaio XXXX, n. XXXX
> Presidente Nappi – Relatore De Gregorio
> Ritenuto in fatto
> Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha
> parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti
> dell'imputata O. , che l'aveva condannata alla pena di giustizia per il
> reato di diffamazione, riqualificandolo ai sensi del comma X dell'art
> XXX cp, riconoscendo le attenuanti generiche, rideterminando la pena in
> Euro XXX di multa e confermando la condanna al risarcimento danni.
> Epoca del fatto
> (omissis).
>
> X.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato
> col primo motivo il vizio di motivazione circa l'individuazione
> dell'imputata come autrice degli sms ritenuti diffamatori,
> apparentemente provenienti da tale M.M. La Corte aveva confermato la
> statuizione del primo Giudice sul punto, trascurando di considerare che
> l'indirizzo IP riferibile al predetto pseudonimo poteva essere in
> realtà in uso anche alle persone che abitavano con l'imputata. X.X Nel
> secondo articolato motivo è stata dedotta l'errata applicazione
> dell'art XXX cp, poiché il Giudice di appello avrebbe giudicato
> integrata la diffamazione, avvenuta tramite l'inserimento del messaggio
> offensivo sul profilo Facebook della persona offesa, D.L. , che in quel
> periodo era accessibile a tutti, come riferito dalla stessa al
> processo. Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe, così, fondata su
> una valutazione soggettiva e non su un accertamento obbiettivo, come
> avrebbe dovuto essere in considerazione del fatto che la comunicazione
> con più persone è il presupposto del
> reato.
> X.X Per altro verso la motivazione non avrebbe esaminato specificamente
> l'elemento soggettivo del reato, omettendo di considerare che, dato il
> contesto in cui i fatti si erano verificati, l'imputata avrebbe potuto
> avere solo l'intenzione di chiarire con la persona offesa il suo
> destino sentimentale e non di offenderla, né
> ridicolizzarla.
> X. Con motivi aggiunti depositati in Cancelleria il XX Settembre la
> difesa ha lamentato la mancata applicazione della causa di non
> punibilità di cui all'art XXX bis cp, che la Corte territoriale avrebbe
> potuto applicare, essendo intervenuta la sua decisione dopo l'entrata
> in vigore della
> legge.
> X.X Sotto altro profilo ed in relazione al secondo motivo è stata posta
> la questione dell'uso della parola cornuta e del suo reale significato
> offensivo se rivolto nei confronti di una donna, essendo
> tradizionalmente rivolto agli uomini, e, perdendo – secondo il
> ricorrente – il consueto contenuto offensivo, che comunemente coinvolge
> il maschio, nel caso che destinataria ne sia una donna. All'odierna
> udienza il PG,dr D ha concluso per l'annullamento senza rinvio e
> l'avvocato S. per l'imputata si è riportato ai
> motivi.
> Considerato in diritto
> Il ricorso è infondato.
> X. Il primo motivo di ricorso solo in apparenza si riferisce al
> denunziato vizio di motivazione mentre in realtà svolge censure sul
> merito dell'apprezzamento probatorio effettuato dai Giudici di appello.
> La motivazione resa è pienamente plausibile ed ineccepibile sotto il
> profilo logico, avendo valorizzato lo stringente argomento per cui la
> mittente dei messaggi incriminati, in cui D.L. era definita cornuta,
> aveva una relazione sentimentale, come in realtà capitava all'imputata
> O. , col fidanzato della destinataria delle espressioni offensive;
> inoltre, è stato sottolineato il valore probante del messaggio in cui
> era stato chiesto all'amica della parte civile di intercedere presso di
> lei per la rimessione della querela, che era partito dal profilo
> facebook della giudicabile, persona che a tale atto aveva un chiaro
> interesse. Sulle base di tali inequivocabili elementi l'autrice delle
> comunicazioni denigratorie è stata coerentemente individuata
> nell'attuale
> imputata.
> X. Quanto al secondo motivo, occorre premettere che la giurisprudenza
> di questa Corte ha ritenuto – in base a dati di comune esperienza – che
> la divulgazione di un messaggio tramite facebook, ha, per la natura di
> questo mezzo, potenzialmente la capacità di raggiungere un numero
> indeterminato di persone, che, del resto, si avvalgono del social
> network proprio allo scopo di instaurare e coltivare relazioni
> interpersonali allargate ad un gruppo di frequentatori non determinato;
> pertanto se il contenuto della comunicazione in siffatto modo trasmessa
> è di carattere denigratorio, la stessa è idonea ad integrare il delitto
> di diffamazione. In tal senso Sez. X, Sentenza n. XXXXX del XX/XX/XXXX
> Cc. (dep. XX/XX/XXXX) Rv. XXXXXX: La diffusione di un messaggio
> diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook"
> integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. XXX,
> comma terzo, cod. pen poiché trattasi di condotta potenzialmente
> capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque
> quantitativamente apprezzabile di
> persone.
> X.X L'accessibilità del profilo facebook perlomeno da parte delle
> persone autorizzate ad entrare in relazione con il suo titolare, di
> regola in numero consistente per le caratteristiche intrinseche dello
> strumento di comunicazione, è stato il dato di fatto sul quale la Corte
> triestina ha fondato l'esistenza del presupposto della diffusione dei
> messaggi di cui alle imputazioni tra più soggetti e non, come vorrebbe
> il ricorso, la parola della teste persona
> offesa.
> X.X Quanto alla doglianza circa la dedotta mancata analisi
> dell'elemento soggettivo del reato, va osservato che la sentenza
> risulta, in diritto, in armonia col consolidato orientamento della
> giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per il delitto di
> diffamazione è necessario e sufficiente il dolo generico, che si
> verifica tramite l'uso consapevole di espressioni che nel contesto
> sociale di riferimento sono ritenute offensive, per il significato che
> oggettivamente assumono. Così, Sez. X, Sentenza n. XXXX del XX/XX/XXXX
> Ud. (dep. XX/XX/XXXX) Rv. XXXXXX; Sez. X, Sentenza n. XXXX del
> XX/XX/XXXX Ud. (dep. XX/XX/XXXX) Rv. XXXXXX. In fatto la spiegazione
> circa l'esistenza del dolo in capo all'imputata appare perfettamente
> congrua, avendo la Corte tenuto conto dell'intero compendio probatorio
> emerso e del rapporto sentimentale che univa O. al compagno della
> persona offesa, per cui l'imputata era da ritenersi ben consapevole,
> date le peculiarità della situazione che stava vivendo, non solo
> dell'efficacia denigratoria dell'espressione "cornuta" ma
> anche delle conseguenze devastanti sul piano della relazione
> interpersonale tra i due
> fidanzati.
>
> X.X. La versione proposta dalla difesa implica un'interpretazione
> alternativa sul fatto – come tale non ammissibile in questa fase – ed è
> stata adeguatamente confutata in sentenza, con la perspicua
> osservazione che se l'intenzione dell'imputata fosse stata quella di
> informare la donna tradita, lo avrebbe fatto in ogni altro possibile
> modo riservato e non tramite il social network,
> per
> definizione mezzo divulgativo di informazioni verso una quantità
> indeterminabile di
> persone.
> X.Riguardo al motivo aggiunto col quale è stata lamentata la mancata
> applicazione della causa di non punibilità di cui all'art XXX bis cp,
> deve rispondersi che proprio perché la decisione di appello è
> intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge con la quale è stata
> introdotta, sarebbe stato onere del ricorrente sollecitarla al Giudice
> di merito come motivo o anche in fase di conclusioni, ostando alla sua
> adozione nella presente fase il divieto di cui agli artt XXX, comma
> terzo e XXX comma secondo cpp. In tal senso Sez. X, Sentenza n. XXXXX
> del XX/XX/XXXX Ud. (dep. XX/XX/XXXX) Rv. XXXXXX: In tema di esclusione
> della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione
> dell'applicabilità dell'art. XXX-bis cod. pen. non può essere dedotta
> per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art.
> XXX comma secondo cod. proc. pen se il predetto articolo era già in
> vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. (In
> motivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un
> apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva
> essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore
> della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come
> sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo
> grado).
> X.X Quanto all'aspetto col quale il ricorrente ha proposto una diversa
> interpretazione della parola incriminata, che perderebbe il contenuto
> offensivo se rivolta ad una donna in quanto comunemente diretta con
> significato dispregiativo e ridicolizzante verso il maschio, deve
> osservarsi che, trattandosi di una rivisitazione nel merito di un
> giudizio dato nei precedenti gradi del processo, esso è inammissibile
> in questa fase. X.X D'altra parte non può fare a meno di cogliersi il
> senso discriminate nei confronti del genere femminile ed in contrasto
> col principio di uguaglianza tra i sessi di cui all'art X Costituzione,
> dal quale il discorso difensivo sembra ispirato, potendo sottendere il
> presupposto di una diversa considerazione culturale e sociale tra uomo
> e
> donna.
> P.Q.M.
> Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
> processuali.
>
> Alla luce di tutto quanto sopra esposto richiedo che questo ECC.MO
> tribunale nella figura di questo ECC.MO giudice
> voglia
>
> X) disporre il rinvio al giudizio per l'odierna
> indagata per i reati previsti e puniti dagli articoli XXX cp , XXX
> commi X e X XXX codice penale al quale venga applicato anche il
> dispositivo dettato dall'articolo XX codice penale in quanto non
> oscurando l'articolo presente sul sito
> web il
> reato stà continuando il suo effetto e stà continuando a produrre gli
> effetti diffamatori nei miei
> confronti
> X) disporre nuovamente il rinvio a giudizio del signor
> AVANTEO FULVIO quale autore dell'articolo in oggetto, persona
> reperibile presso la sede AIAV sita in Torino al Corso Novara
> XX
> X) individui mediante le opportune azioni di indagine
> di polizia giudiziaria la sede del
> server
> X) rinvii a giudizio per i reati di falsa testimonianza
> tutti coloro che hanno testimoniato in primo grado in quanto non era
> effettivamente presenti sui
> fatti
> X) disponga l'interrogatorio degli indagati
> X) disponga il sequestro preventivo dell'articolo in
> oggetto e del sito internet in
> oggetto
>
> X) richieda l'applicazione delle sanzioni disciplinari
> alla dott.ssa
> Gaspardis
>
> Essendo io di Udine e al momento non disponendo di un difensore sono a
> richiederLe come devo procedere in sede di Udienza, come si svolge
> l'udienza e se sarebbe disponbile ad accettare
> l'incarico.
>
> Distinti saluti

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Jacopo Pepi

Jacopo Pepi

Avvocato
Viale Antonio Gramsci 7 - Città Metropolitana di Firenze (Firenze)

Federicoil X febbraio è davvero molto vicino per preparare la difesa.Comunque all'udienza di opposizione all'archiviazione dovrà discutere sulla base dell'opposizione su tutti gli atti d'indagine richiesti e sul perchè la denuncia non debba essere archiviata.Per l'udienza avrei quindi necessità di visionare tutta la documentazione del fascicolo, l'atto di opposizione e la denuncia iniziale. Per tale attività avrei anche necessità di un acconto di € X.XXX,XX€ Le lascio i miei recapiti telefonici per gli accordi del caso:X [rimosso] X - [rimosso] XXX [rimosso] Cordiali salutiAvv. Jacopo Pepi

Baldino Annarita

Baldino Annarita

Avvocato
Via G. Mazzini - Provincia di Pavia (Stradella)

Egr. Sig. Nanino Federico,per il XX/XX sono impegnata presso il Trib di Pavia per altro proc penale, pertanto, non mi è possibile assisterLa. In ogni caso dovrei avere più tempo per riservarmi e studiare il suo caso, in particolar modo le motivazioni delle sentenze.Posso suggerirLe di presentarsi in udienza e chiedere un breve rinvio per i diritti di difesa, ovvero, cercare un legale che possa assisterLa.Cordiali salutiavv. Baldino Annarita

Avv. Mariagrazia Petrelli

Avv. Mariagrazia Petrelli

Avvocato
Via della Zecca - Bologna (Bologna)

Sono disponibile.Avv. Mariagrazia Petrelli del foro di Bologna

Giusi Lo Giudice

Giusi Lo Giudice

Avvocato
Via dell'Indipendenza - Provincia di Livorno (Livorno)

 ho visualizzato la sua richiesta. Riterrei più opportuno che nominasse un difensore di fiducia del luogo ritenendo ceh la presenza in udienza el difensore titolare sia fondamentale, sopratutto quando si tratta di discutere di questioni piuttosto complesse.Io purtroppo mi vedrei impossibilitata a presenziare personalmente all'udienza che verrà tenuta in una giornata in cui sono già impegnata in altro Tribunale per altra udienza.Le consiglio, però, di reperire al più presto un collega che accetti la difesa al fine di consentirgli uno studio accurato della questione.La saluto cordialmente Avv. Giusi Lo Giudice

Avv. Elisa Scarpellini

Avv. Elisa Scarpellini

Avvocato
Viale Europa - Forlì-Cesena (Cesena)

Cortese sig. Federico,La informo che il mio studio ha sede in Cesena (Foro di Forlì-Cesena) ed opera anche nella città di Bologna, ma nel Suo caso, poichè Lei risiede in Udine, al fine di agevolare la Sua difesa, La invito a nominare un difensore del Foro di Bologna.Rimango comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore ed eventuale richiesta  di informazione, ivi compresa quella di preventivo delle mie competenze.Distinti saluti.Avv. Elisa Scarpellini,

Preventivo?!

Ricevi subito una proposta personalizzata dagli Avvocati che operano nella tua città!

Richiedi Preventivo