Volevo sapere come comportarmi riguardo ad un divorzio senza figli …
Richiesta di preventivo da Roberto per Separazione e Divorzio da Caserta, Campania
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Avvocato Giuseppe Antonio Brundu
Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)
Egr. Sig. Marona le spiego brevemente, passo per passo, la procedura di divorzio, nonché le fasi necessarie per divorziare dal proprio partner e giungere infine a fornirle le necessarie spiegazioni alla domanda che mi sottopone.
Innanzitutto è possibile accedere alla procedura di divorzio in Italia in sei casi distinti:
- Dopo X anni dall'omologa della separazione consensuale;
- Dopo X anni dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale (con sentenza definitiva si intende che la sentenza è passata in giudicato, cioè non è più impugnabile);
- Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo o ad una pena superiore a XX anni, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale, per induzione o sfruttamento della prostituzione; per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
- Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;
- Se il matrimonio non è stato consumato;
- Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
In presenza di questi casi specifici è possibile presentare domanda di divorzio.
La domanda di divorzio può essere presentata seguendo due strade alternative: la domanda di divorzio congiunto e la domanda di divorzio giudiziale.
X) Domanda di divorzio congiunto.
Seguendo questa modalità la domanda per divorziare viene presentata in modo congiunto da entrambi i coniugi, nel caso siano concordi circa gli effetti che produrrà il divorzio. In questo caso è permessa l'assistenza di un unico legale. Il tribunale che seguirà la pratica di divorzio sarà quello in cui i coniugi avevano l'ultima residenza in comune, oppure dove risiede attualmente uno dei due. Precisiamo che per la causa di separazione consensuale, cosi come per il divorzio congiunto, non è più possibile agire senza l'assistenza di un legale a seguito dell'introduzione del “Decreto Competitività” emanato nel XXXX.
X) Domanda di divorzio giudiziale.
Nel caso non ci sia l'accordo sul divorzio, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un legale, che procederà con la presentazione del ricorso. Nel ricorso per il divorzio l'avvocato andrà a riportare oltre alle generalità dei coniugi i seguenti dati:
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
- le relative conclusioni sui quali si fonda il ricorso per il divorzio;
- i mezzi di prova che intende presentare;
- deve essere inoltre riportata la presenza di figli legittimi/legittimati/adottivi (che non è il suo caso;
In seguito alla presentazione del ricorso per il divorzio, il Presidente del Tribunale fisserà l'udienza di comparizione che, unitamente al ricorso, deve essere notificata dal ricorrente al convenuto entro i termini indicati dal Presidente.
Esistono procedure differenti a seconda che si tratti di divorzio congiunto o giudiziale.
a) Per la procedura di divorzio congiunto è sufficiente lo svolgimento di una sola udienza. La Legge richiede che i coniugi compaiano personalmente in Tribunale per essere ascoltati. Nel colloquio si verifica che la comunione spirituale e materiale non possa essere più mantenuta o ricostituita. In Camera di Consiglio si valuta che il contenuto del ricorso sia conforme alla normativa vigente, si verifica l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. X L. XXX/XX, e si emette quindi la sentenza di divorzio.
b) Il divorzio giudiziale si svolge invece davanti al Presidente del Tribunale, che ha il compito di tentare la conciliazione tra i coniugi, che devono essere entrambi presenti con il proprio avvocato difensore.
Se la conciliazione da parte del Presidente non va a buon fine, egli procederà con l'emanazione di un'ordinanza in cui vengono indicati i provvedimenti provvisori ed urgenti da applicare nell'interesse sia dei due coniugi che dei figli (ad esempio: assegno di mantenimento, regolamentazione del diritto di visita, …), generalmente facendo proprie le condizioni stabilite in sede di separazione, ma è libero di disporre diversamente. Inoltre il Presidente può ascoltare i figli anche se hanno un'età inferiore ai XX anni, purché siano “capaci di discernimento” (L.XX/XX art.XXX-sexies). Nella stessa ordinanza il Presidente del Tribunale nominerà un Giudice Istruttore, incaricato di seguire la causa di separazione e fisserà anche la data dell'udienza di comparizione e trattazione davanti a quest'ultimo. Il procedimento di divorzio proseguirà poi con il rito ordinario.
Solo nel caso di divorzio congiunto si hanno ulteriori udienze secondo il rito ordinario del processo civile.
Nel divorzio congiunto la sentenza viene decisa in camera di Consiglio a seguito della prima e unica udienza. La sentenza di divorzio viene quindi notificata a entrambe le parti e ne verrà data comunicazione anche all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione in calce all'atto di matrimonio.
Il divorzio giudiziale invece si conclude con sentenza del tribunale composto di tre giudici.
La sentenza precisa:
L'eventuale assegno divorzile e/o l'assegno di mantenimento a favore del coniuge o della prole;
La destinazione della casa coniugale e dei relativi altri beni di proprietà;
L'affido dei figli con specifica delle modalità e dei tempi di visita. Si precisa che qualora il Tribunale, posteriormente alla sentenza, ravvisi (anche grazie alla raccolta di prove da parte di uno dei coniugi) che le condizioni relative ai figli contrastano con l'interesse di quest'ultimi, potrà adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.
Se l'accertamento delle questioni sopra indicate dovesse comportare una istruttoria lunga e complessa, la legge sul divorzio prevede che il Tribunale pronunci "sentenza non definitiva di divorzio", cioè una sentenza che non definisce completamente il processo, che prosegue in ordine a tali questioni accessorie, ma che definisce la questione relativa allo stato civile dei coniugi.
Nel caso di sentenza non definitiva di divorzio, la parte che non condivide la decisione presa dal Tribunale deve ricorrere con appello immediato, in quanto non è ammessa per legge riserva di appello. L'appello immediato potrà essere fondato soltanto su “errores in procedendo” o su altre questioni di legittimità.
Precisiamo inoltre che prima che venga emessa la sentenza di divorzio, non è possibile richiedere una decisione definitiva sul mantenimento. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. XXXX del XX aprile XXXX.
Premessa la procedura che dovrà essere seguita, rispondo al quesito che lei mi ha sottoposto.
Assegno di Mantenimento Moglie e Coniuge
Come disciplinato dall’articolo XXX del Codice Civile, il giudice stabilisce che il coniuge al quale non è addebitabile la separazione, nel caso in cui questi non abbia un adeguato reddito, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.
I presupposti per l’ottenimento dell’assegno di mantenimento sono:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge (moglie o marito) che richiede l’assegno;
- la mancanza, per il beneficiario, di propri adeguati redditi e mezzi di sostentamento;
- una disparità economica tra i coniugi.
Il giudice, al fine di determinare un corretto importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge, dovrà tener conto non solo dei redditi derivanti dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale, di eventuali investimenti e cespiti.
Altro elemento importante per la quantificazione dell’assegno è l’attitudine a lavorare da parte del coniuge richiedente. Il giudice, infatti, valuterà se costui sia nella concreta possibilità di svolgere una attività lavorativa retribuita, considerando diversi fattori, quali l’età, l’esperienza lavorativa, la situazione di salute, il tempo intercorso dall’ultima prestazione di lavoro e, alla luce di tali valutazioni, potrà disporre una diminuzione dell’assegno.
Dovrà, altresì, essere accertato il tenore di vita dei coniugi, goduto nel corso del matrimonio, e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli consentano di conservare detto tenore, indipendentemente dalla percezione o meno dell’assegno di mantenimento. In caso tale accertamento dia esito negativo, sarà compito del giudice riequilibrare l’effettiva capacità economica dei coniugi, decidendo il quantum più idoneo a stabilizzare, per quanto possibile, la situazione di disparità.
Sia l’avente diritto che l’obbligato, possono sempre richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, purché dimostrino un comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.
Mutamenti si possono avere, allorquando, dopo la pronuncia del provvedimento, vi sia un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, o un deterioramento della situazione economica, a causa ad esempio della perdita di lavoro, del fallimento della società amministrata. Altre ipotesi sono l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario o la costituzione di un nuovo nucleo familiare, che comporti il mantenimento di figli nati dalla nuova unione, da parte del coniuge obbligato.
Badi che l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Mi auguro di averle fornito tutte le informazioni utili al caso da lei sottopostomi.
Laddove intendesse decidere di instaurare la predetta procedura, e avesse bisogno di un legale di fiducia può contattarmi tutti i pomeriggi dalle XX.XX alle XX.XX al numero di telefono che troverà sul mio profilo.
Cordiali saluti
Avv. Gennaro Buonfiglio
Avvocato Angelo Cocozza
Avvocato Corso Giuseppe Garibaldi - Caserta (Santa Maria Capua Vetere)
Preg.mo signore,
é necessario che fornisca maggiori informazione in ordine alla condizione economica i ciascuno dei coniugi per una migliore disamina del suo caso. Potrá contattarci sulla mia utenza personale al n. X [rimosso] XXX.
Cordiali saluti.
Avv. Angelo Cocozza
Maria Teresa Pirolo
Avvocato Piazza Gabriele D'Annunzio - Napoli (Napoli)
Gent.mo Sig. Roberto M.
Se il divorzio è congiunto ovvero i coniugi sono d'accordo sulle condizioni del divorzio la procedura è veloce, per cui in pochi mesi si ottiene la sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se il divorzio è giudiziale la causa può durare uno o due anni.
per ulteriori informazioni può chiamarmi al numero cell [rimosso]
avv Maria Teresa Pirolo
Domenico Vernillo
Avvocato Via Raffaele Calvanico - Napoli (Napoli)Caro Roberto in merito alla tua richiesta posso dirti innanzitutto che sei hai un reddito annuo non superiore ad Euro X.XXX, puoi chiedere il gratuito patrocinio, cioe' non ci sono cisti vivi per la pratica. Se invece lo superi il costo della pratica cambia se il divorzio e' congiunto, cioe' siete d'accordoa a divorziare, si pagano circa Euro XXX di spese, se invece, il divorzio e' giudiziale, cioe' non c'e' accordo con tua moglie, il costo e' di circa XXX. Alla somma di cui sopra, XXX o XXX, bisogna aggiungere la somma degli onorari spettanti all'avvocato, nel primo caso la somma da pagare e' di circa XXX Euro, nel secondo caso di circa XXX. per quanto riguarda poi la il tuo divorzio non essendoci figli non ci sono molti problermi, nel senso che tua moglie potrebbe avere degli alimenti ma se lavora no, inoltre se proprio non ci sono figli ti consiglierei di fare un divorzio congiunto, anche perche' bisogna vedere nella separazione quali sono stati i patti che avete scritti e se la separzione e' stata consensuale oppure giudiziale. Penso di essere stato chiaro ed esaustivo, se proprio decidessi di comunicare con me a mezzo telefono puoi contattarmi al cellulare [rimosso] oppure al fisso XXX. [rimosso] . Avv. Domenico Vernillo.
Stefano Lamberti
Praticante_avvocato Via Vittoria Colonna - Napoli (Napoli)
Egr. Sig. Marona,
in relazione al quesito da Lei sottoposto, posso affermare che, una volta acclarato il soggetto su cui incomberà l'addebito relativo alla separazione, si potrà incominciare a quantificare l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, tenendo ovviamente in considerazione l'assenza di prole.
E' chiaro, infatti, che l'assenza di figli, incida sul quantum debatur che Lei ( o Sua moglie) dovrà versare una volta ottenuta la sentenza di divorzio.
Per qualunque informazione al riguardo, può contattarmi ai seguenti recapiti:
Cell. [rimosso] ;
Studio (Napoli, Via Vittoria Colonna,XX):tel:XXX-XXXXXXX.
Cordialità.
Avv. Stefano Lamberti
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