Nicola Zinzi
Indirizzo
Via Piave 83100 Avellino
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Avellino
Matricola: 5263 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Dipende dall'avvocato a cui si rivolge.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Preventivamente Le consiglio di avvalersi di un tecnico qualificato al fine di stabilire, mediante un'apposita perizia giurata, la provenienza degli scarichi. Successivamente, se davvero la tubazione introdotta è al servizio di un solo condomino senza peraltro il consenso degli altri condomini la questione non ha carattere condominiale e dovrebbe rivalersi, pertanto, verso il condomino servito dalla tubatura. Le consiglio, in ogni caso, di rivedere i verbali delle precedenti assemblee. Il condomino in questione, infatti, potrebbe aver richiesto una sorta di servitù (il tubo da lei scarica ma attraversa spazi comuni) in tal caso la responsabilità potrebbe ricadere in parte anche sui condominio. Gli elementi in possesso almeno per il momento sono pochi. Pertanto prenda queste mie parole cum grano salis e faccia le indagini del caso. Chiaramente dalla consulenza presuntivamente dovrebbe emerge anche l'asserito accordo col costruttore che potrebbe configurare un vizio occulto taciuto al tempo dell'acquisto ma anche questa è solo una delle tante ipotesi configurabili con i pochi elementi descritti. Cordialmente Avv. Nicola Zinzi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il nesso causale da lei descritto giustifica una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'azienda. Tuttavia gli elementi da Lei descritti non sono sufficiente per poter stendere un adeguato parere motivato. Contratto di trasporto, tipo di lavoro (subordinato? Autonomo?) Sono elementi da non sottovalutare con riferimento alla distruzione delle responsabilità. Pertanto, ritengo che sia opportuno un colloquio personale con un legale di sua fiducia che, opportunamente remunerato, saprà fornirgli elementi piu precisi circa le richieste formulate.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gent.ma Sig.ra [rimosso] L., il quesito che lei pone, di carattere squisitamente economico non consente allo scrivente di poter formulare una risposta esaustiva. Dopo il matrimonio, infatti, la modifica del regime di comunione dei beni è possibile a mezzo di una stipula da effettuarsi dinanzi ad un notaio e dovrà essere successivamente annotata a margine dell’atto di matrimonio. Le suggerisco di contattare un notaio di sua conoscenza e fiducia di modo che possa chiedere un preventivo e valutare l'opportunità dell'atto. Cordialmente, Avv. Nicola Zinzi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gent.ma Sig.ra [rimosso] G., al momento la sua richiesta risulta carente di tutti i requisiti necessari ad inquadrare la fattispecie giuridica. L'eventuale inadempimento da parte dell'agenzia matrimoniale, stando la clausola descritta, potrebbe essere del tutto giustificato. Di fatto i requisiti da lei richiesti costituiscono una condizione sospensiva che potrebbe essere invocata quale eccezione in un eventuale giudizio. Tuttavia una lettura del contratto (ossia di tutte le clausole in esso contenute) nonchè un'adeguata strategia processuale potrebbero costituire le basi per invocare la risoluzione nonchè una richiesta di risarcimento. Cordialmente Avv. Nicola Zinzi