Chiara Gricone
Indirizzo
Via Padova Catania
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Catania
Matricola: A-8875-1 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve, dalle sommarie informazioni pare che Lei abbia svolto del lavoro non remunerato. Presumo abbia firmato delle buste paga senza per questo aver ricevuto nulla. Da quanto sopra sembra esperibile un tentativo di recupero del credito con una procedura ingiuntiva: sulla base del contratto di lavoro e delle stesse buste paga, potrà agire con ricorso per decreto ingiuntivo ed ottenere, in poco tempo, un titolo esecutivo che Le permetterà, in difetto di un adempimento spontaneo da parte del Suo ex titolare, di effettuare un pignoramento verso la società o privato che sia. Tenga conto che, in genere, il diritto al pagamento di quanto dovuto si prescriverà in X anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nell'ambito giuslavoristico vige però la cosiddetta prescrizine presuntiva: nel Suo caso, essendo percettore di una remunerazione mensile, nel caso in cui non agisca in alcun modo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il Suo credito di presumerà estinto. Per quanto forse difficile paia da capire, questo non è altro che un inversione dell'onere della prova: se non farà nulla entro un anno (trattandosi di remunerazione mensile), il Suo ex datore di lavoro potrà dichiarare di aver pagato le due mensilità oggi contestate, facendo ricadere su di Lei l'onere di provare il contrario. Per farla breve: Lei dovrebbe immediatamente diffidare il Suo ex datore di lavoro con una lettera racc. con a.r. a firma di un avvocato; chiedere il pagamento di tutto quanto dovuto, analiticamente quantificato con tanto di interessi, ed intimarne l'adempimento entro massimo XX giorni. In difetto di riscontro, agisca con ricorso per decreto ingiuntivo. Per maggiori dettagli