Davide Pennisi
Indirizzo
Via Musumeci 95128 Catania
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Catania
Matricola: 7649 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Lei è l'esecutato? Mi contatti allo XXX.XXXXXX. Cordialità Avv. Davide Pennisi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il risarcimento dei danni da c.d. colpo di frusta è soggetto ad alcune preclusioni introdotte da recenti modifiche normative (si veda il decreto Cresci Italia). In sostanza, ai fini del risarcimento, i danni dovranno essere accertati con esami strumentali (radiografia e/o TAC e/o altro). In ogni caso, suggerisco di procedere subito alla diffida alla compagnia assicurativa (ove presente). Avrei bisogno di maggiori informazioni al fine di quantificare le spese. Mi contatti allo XXX.XXXXXX. Cordiali Saluti Avv. Davide Pennisi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, si potrebbe recedere dal contratto, sebbene la controparte ben potrebbe richiedere il pagamento almeno del lavoro svolto (invio di XXXmila email). In ogni caso, la diffida va introitata tempestivamente, salvo poi verificare l'opportunità di un'eventuale definizione transattiva e stragiudiziale della posizione, in ipotesi di avversa contestazione. Può contattarmi allo XXX.XXXXXX per l'eventuale conferimento dell'incarico, preventivi e tempi. Cordiali Saluti Avv. Davide Pennisi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Signore, resto a Sua disposizione per ogni eventuale consulenza in ordine al decreto ingiuntivo pari oggetto. Può contattarmi al recapito XXX.XXXXXX o all'indirizzo email [rimosso] Cordialità Avv. Davide Pennisi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signora, in giurisprudenza si è affermato un principio secondo cui, in caso di beni indivisi, ogni comproprietario può liberamente, senza alcun condizionamento da parte degli altri comproprietari, vendere la propria quota. L'articolo XXXX del codice civile afferma, in tal senso, che la vendita di quota di un bene indiviso è ammissibile e valida, senza che gli altri comproprietari abbiano diritto di opporsi; pertanto se un bene appartiene a più persone e solo alcune di esse sottoscrivono un contratto preliminare di vendita, non può negarsi a priori la validità della vendita delle singole quote. In tal caso, infatti, l’acquirente assumerà la qualità di nuovo comproprietario del bene indiviso e tutte le facoltà inerenti alla proprietà della sola quota acquistata. Tale principio è stato confermato da alcune sentenze della Cassazione relative all’ipotesi di promessa di vendita da parte di un coerede della propria quota ideale di comproprietà di un bene ereditario indiviso. In tal senso, infatti, la Cassazione ha statuito che “l’effetto traslativo dell’alienazione non resta subordinato alla condizione sospensiva dell’assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede promettente, essendo quest’ultimo, al momento della conclusione del contratto, proprietario esclusivo della quota promessa in vendita e potendo di questa liberamente disporre ai sensi dell'articolo XXXX cod. civ., immettendo così il promissorio acquirente nella comproprietà del bene ”. In alternativa, si potrà procedere alla divisione giudiziale del bene (ove sia divisibile in natura) ovvero alla vendita all'asta dell'immobile, al fine di poter ottenere la liquidazione della propria parte. Tale ultima soluzione determinerebbe la nascita di un vero e proprio giudizio, con i relativi costi e le connesse lungaggini processuali; tali elementi potrebbero essere utilizzati per fare leva sulla volontà dell'altro comproprietario di vendere la propria quota ovvero di dare il consenso alla vendita dell'intero. Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo Cordiali Saluti Avv. Davide Pennisi