Terenzio Fulvio Ponte
Indirizzo
Viale Giacomo Mancini 87100 Cosenza
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Cosenza
Matricola: 12345678 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno lo studio legale è a Cosenza in Calabria, tuttavia posso esaminare la sua richiesta se mi invia la documentazione in suo possesso per un esame preliminare alla email [rimosso] Solo dopo se vorrà, potremo fare una videoconferenza per procedere oltre. Grazie e buona giornata Avv. Terenzio Fulvio Ponte
Risposta del 11/12/2021 14:30
Andando per ordine rispetto alle questioni da Lei poste: Le piscine si suddividono in: Tipo A : piscine aperte al pubblico o ad un’utenza identificabile con o senza il pagamento del biglietto di ingresso. Categoria AX : piscine pubbliche, come quelle comunali. Categoria AX : piscine ad uso collettivo, inserite in strutture adibite principalmente ad altre attività ricettive o al servizio della collettività (alberghi, agriturismi, campeggi, palestre, scuole, caserme, etc.). Categoria AX : piscine per il gioco acquatico. Tipo B : piscine condominiali, destinate all’uso esclusivo degli abitanti del condominio e dei loro ospiti, esclusi i condomini fino a X unità abitative. Tipo C : piscine ad uso riabilitative e curativo, collocate all’interno di strutture propedeutiche. Tipo D : Piscine al servizio di unità abitative monofamiliare, bifamiliari, trifamiliari e quadrifamiliari. A me pare che la sua piscina possa rientrare tanto nel tipo B, quanto nel tipo D. La differenza sarà meramente di tipo tecnico (adduzione acqua, esposizione cartelli, filtraggio ecc.). Seconda questione: A mente dell'art. X della L.R. Puglia n. XX/XXXX, le norme regionali sulle piscine non si applicano a quelle costituenti "pertinenze delle singole abitazioni", eccezion fatta che per il monitoraggio della qualità delle acque. La stessa norma prevede, in ogni caso che: Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l’amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici. Ma sopratutto, l'art. XX della stessa norma regionale, al terzo comma prevede perentoriamente che: Per le piscine della categoria B, l’individuazione dell’addetto agli impianti tecnologici e dell’assistente bagnanti non sono obbligatorie . Spetta, comunque, al responsabile della piscina l’adozione delle misure ritenute idonee a garantire l’igiene e la sicurezza. Tradotto in termini semplici, significa che la responsabilità di predisporre le misure minime di sicurezza spetta a Lei in quanto proprietario dell'impianto domestico. Per ogni migliore ed eventuale approfondimento può contattarmi si seguenti recapiti. Cordialità Studio Legale Avv. Terenzio Fulvio Ponte viale Giacomo Mancini XXX Cosenza [rimosso] tel e fax X [rimosso] XX cell [rimosso] XXX
Risposta del 11/12/2021 14:30
Dalla lettura delle informazioni che Lei mi ha scritto, è del tutto evidente che si siano formati almeno due atti lesivi, che, se non impugnati tempestivamente, diverranno stabili e non più criticabili. X) La sospensione el suo procedimento, avvenuta in data X.XX.XXXX; X) il silenzio rigetto formatosi il XXesimo giorno dal XX.X.XXXX,data in cui Lei chiede il riesame della sua istanza (ancora oggi non formalmente respinta mi pare di capire). Entrambi gli atti lesivi di cui sopra possono essere impugnati entro XX gg, dunque volendo adire il TAR Veneto con un solo ricorso, questo dovrà quanto meno essere notificato al Comune entro il XXesimo giorno dall'atto più antico (X.XX.XXXX). A questo punto si aprono tre prospettive: la prima è che il Comune respinga - in ogni caso - la sua istanza, ed in tal caso Lei dovrà proporre un nuovo ricorso per motivi aggiunti, da sommare a quello già in corso sempre innanzi al TAR; la seconda ipotesi è che il Comune, intravedendo le giuste ragioni di soccombenza, accolga la sua istanza amministrativa, determinando la cessazione della materia del contendere. Esiste, infine, una terza ipotesi, ossia che Lei non faccia alcunché, attendendo semplicemente lo spirare del termine amministrativo per la conclusione del procedimento, a questo punto essendo altresì spirati anche i termini per ricorrere al TAR di cui sopra, non le resterà che impugnare l'eventuale atto lesivo finale di rigetto della sua istanza, correndo, però il rischio che il suo ricorso venga giudicato inammissibile, per omessa tempestiva impugnazione degli atti prodromici (sospensione e silenzio rigetto). Quanto al merito della vicenda, ritengo che Lei abbia fondate ragioni per affrontare il Comune e costringerlo ad accogliere la sua istanza. Per ogni migliore approfondimento, tuttavia, ho necessità di vedere i documenti; La invito, pertanto, a contattarmi se interessato. Cordialità, avv. Terenzio Fulvio Ponte tel e fax X [rimosso] XX cell [rimosso] XXX email [rimosso] studio in Cosenza, viale Giacomo Mancini XXX.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno un contratto di prestazione d'opera autonomo occasionale, apparentemente, non genera un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue - quindi - che un lavoratore mai assunto, non può essere affatto licenziato. La sua prestazione, stando così le cose e ad una sommaria valutazione senza conoscere la documentazione, non trova tutela dinanzi il giudice del lavoro in termini di "impugnazione di licenziamento". Leggendo il suo quesito, ritengo che il mandante abbia solo receduto dal contratto di mandato: tale atteggiamento - una volta letto il Suo contratto - potrà essere qualificato come illegittimo ed essere sanzionato da un giudice sul piano civilistico. Detto questo, la prima considerazione, è che l'unico modo che Lei ha per recuperare quanto le spetta è il decreto ingiuntivo, da invocarsi sulla scorta dei contratti da Lei conclusi. La seconda considerazione: - una volta valutata la documentazione in suo possesso ed approfonditi gli argomenti a suo favore - si può tuttavia valutare di iniziare un giudizio dinanzi il giudice del lavoro competente per territorio, cui chiedere la qualificazione del rapporto di lavoro come dipendente ed a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle giuste retribuzioni e, conseguente, ricostruzione previdenziale. Tale tipo di giudizio è estremamente complesso e difficile ed il suo esito è condizionato, in primo luogo dagli elementi di fatto e di diritto di cui Lei è oggi in possesso; in secondo luogo, dalla istruttoria in corso di causa. Cordialità, avv Terenzio Fulvio Ponte.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il foro è sicuramente quello italiano, anche in ragione del fatto che il rapporto di mandato doveva essere eseguito in Italia. Mi contatti ai recapiti di studio per maggiori dettagli. Cordialità Avv Terenzio Fulvio Pontr