Maria Gabriella Pennetta
Indirizzo
Via Armari 44121 Ferrara
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Ferrara
Matricola: 608 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno. Il mio studio è a Ferrara, via Armari n. XX. tel. X [rimosso] XX I costi variano a seconda che si tratti di separazione consensuale o di separazione giudiziale. Possiamo sentirci per i dettagli. Cordiali saluti. Avv. Maria Gabriella Pennetta
Risposta del 11/12/2021 14:30
In sede di separazione giudiziale il Tribunale si occuperà di regolamentare le seguenti questioni: assegno di mantenimento per il coniuge debole, se dovuto, e per i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti; assegnazione della casa coniugale, che seguirà il diritto di abitazione riconosciuto al figlio maggiorenne non autosufficiente. Nel vostro caso, l'abitazione coniugale è di proprietà del padre della moglie, quindi nessun diritto può vantare sulla stessa l'altro coniuge, che dovrà reperire un'abitazione propria. La misura dell'assegno verrà stabilita in base alle esigenze degli aventi diritto ma anche della disponibilità economica del coniuge/genitore onerato e in proporzione alle esigenze e alle spese dello stesso, delle quali dovrà fornire prova documentale (oltre alle esigenze relative al mantenimento, contratto di locazione di nuovo immobile, pagamento di eventuali debiti, ecc.). La cointestazione del conto corrente costituisce di per sé presunzione di co-appartenenza della provvista in esso presente al momento della separazione.
Risposta del 11/12/2021 14:30
E' necessario ottenere dal Tribunale di Ferrara (dove, mi pare di aver capito, la minore ora risiede), un decreto di omologa di un accordo consensuale, ovvero una sentenza, nella quale vengano stabilite le condizioni di affidamento, di mantenimento e di frequentazione dei genitori da parte della minore. Sarebbe opportuno adire il Tribunale presentando un ricorso congiunto a condizioni concordate con la madre della minore; se questo accordo non potesse essere raggiunto, si dovrebbe promuovere un giudizio per demandare la soluzione della questione alla decisione del giudice.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il preventivo varia a seconda che la separazione venga proposta consensualmente o richieda una procedura giudiziale. Nel caso di separazione consensuale, se i coniugi sono d'accordo sulle condizioni di separazione, il costo si aggira sui XXXX euro, oltre Cassa Avvocati X% e IVA XX%. Qualora il reddito di uno o di entrambi i coniugi non supera la soglia massima di € XX.XXX annui, e non si possiedono immobili, si può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nell'ipotesi in cui la separazione segua l'iter giudiziale in mancanza di accordo tra i coniugi, il preventivo dovrà tenere conto del numero delle udienze, della redazione degli atti e di ogni altra attività che si renderà necessaria, e sarà certamente maggiore dell'importo sopra indicato.
Risposta del 11/12/2021 14:30
La domanda è troppo generica. Per poter dare una risposta adeguata, sarebbe utile conoscere, quanto meno, i termini della richiesta di divorzio avanzata da controparte. Occorrerebbero altresì informazioni in ordine alle potenzialità reddituali dei coniugi e al c. d. tenore di vita della coppia. Cordiali saluti. G. P.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Sono avvocato cassazionista e mi occupo di diritto di famiglia. Sono disponibile a fornirLe la consulenza da Lei richiesta. Ho studio in Ferrara, via Armari n. XX, il mio recapito è X [rimosso] XX. In base ai dettagli che mi verranno forniti in sede di consulenza orale, sarò in grado di presentare un dettagliato preventivo di costi per spese e onorari. Avv. Maria Gabriella Pennetta
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il procedimento di divorzio consensuale (ossia una procedura di divorzio in cui i coniugi siano in grado di stabilire condizioni concordate, che tengono conto anche delle evoluzioni che si sono sviluppate successivamente alle condizioni stabilite in sede di separazione) e che non richieda particolare una attività da parte del legale per ottenere il consenso alle condizioni congiunte da parte dell'altro coniuge, ha un costo di circa € X.XXX oltre X%, spese generali e IVA. Nell'ipotesi in cui la ricerca delle conclusioni congiunte preveda contatti anche con un legale di controparte, e lo svolgimento di attività che vanno oltre una conferenza di trattazione, la redazione del ricorso e l'assistenza all'udienza, i costi possono variare a seconda del tipo di attività che si rende necessaria. Tenga conto che la figlia di ventiquattro anni che ha terminato gli studi e ancora non lavora, nell'ipotesi in cui la mancanza di occupazione non dipenda da cattiva volontà o da inerzia della stessa, ha diritto ad essere mantenuta da entrambi i genitori, nei limiti delle disponibilità economiche di ciascuno. L'eventuale accordo di divorzio dovrà tenere conto anche di tale situazione, ferma restando la non definitività della relativa statuizione del Tribunale, che sarà necessariamente limitata al periodo in cui la figlia XXenne resterà priva di stabile occupazione lavorativa e bisognosa del mantenimento. Avv. Maria Gabriella Pennetta, via Armari n. XX Ferrara
Risposta del 11/12/2021 14:30
L'ammontare del risarcimento non può essere determinato se non sulla base di una perizia medico-legale di parte, che specifichi il grado di invalidità derivato dal sinistro occorso alla minore. Successivamente, la perizia di parte verrà inviata all'Assicurazione, la quale provvederà a far redigere una perizia dal proprio medico legale e farà un'offerta risarcitoria, nella quale dovranno essere ricomprese anche le spese relative alle cure e alle terapie che si sono rese necessarie a causa del sinistro, se debitamente documentate da prescrizioni mediche e relative fatture di costo. In alternativa, si potrà chiedere che la visita medico-legale venga effettuata direttamente a cura dall'Assicurazione; in questo caso, non si avrà un interlocutore che sia in grado di verificare la congruità, nella specie, dell'offerta che verrà poi formulata dall'Assicurazione stessa. Prima di rivolgersi al medico per fargli redigere la perizia di parte è consigliabile che la patologia conseguente al sinistro sia stata dichiarata guarita dal medico di base con certificazioni continuative a partire dalla data del primo accesso al Pronto Soccorso fino alla data della certificata guarigione. Tale documentazione, unitamente alle fatture attestanti le spese mediche sostenute, dovrà poi essere consegnata al medico legale che verrà indicato dall'Assicurazione.
Risposta del 11/12/2021 14:30
E' necessario, in primo luogo, inviare una intimazione di pagamento dei canoni scaduti a mezzo legale, con raccomandata A. R., previa ricerca del nuovo indirizzo del titolare dell'attività (bisogna verificare se titolare è una persona fisica o una società, in quanto tale verifica inciderà, poi, ai fini del recupero del credito). Successivamente, l'avvocato dovrà, in caso di mancato accordo sul pagamento dovuto o di mancato riscontro da parte dell'obbligato, redigere e notificare una intimazione di sfratto per morosità, fissando un'udienza avanti il Giudice del Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Se l'inquilino moroso non si presenterà a tale udienza e non svolgerà alcuna difesa, lo sfratto verrà convalidato dal Giudice, che assegnerà un termine per il rilascio dell'immobile. Importante: trattandosi di locazione commerciale, il conduttore moroso non potrà ottenere dal Giudice l'assegnazione di un termine per sanare la propria morosità. Si dovrà poi procedere alla notifica di un preavviso di sloggio e di un atto di precetto per i canoni non pagati. Se il rilascio non avverrà spontaneamente, lo sfratto e la liberazione dell'immobile verranno eseguiti a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Riguardo al preventivo, i costi vivi della intimazione consistono nei costi della raccomandata e nel pagamento del Contributo Unificato dovuto in base al valore dei canoni di locazione. Successivamente, si dovranno affrontare i costi dello sloggio e della procedura esecutiva. Gli onorari del legale, possono anche essere concordati in via preventiva, sempre in base al valore dell'annualità del canone stabilito dal contratto.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile [rimosso] M., se Lei intende chiedere al Tribunale competente la pronunzia di divorzio, a nulla rileva il fatto che la Sua ex moglie non sia d'accordo. In caso di mancato accordo tra i coniugi, il divorzio (ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) verrà pronunziato dal Tribunale in sede giudiziale, a seguito della instaurazione da parte Sua del relativo procedimento nei confronti di Sua moglie. Il procedimento si instaura con un ricorso, che viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di residenza dei coniugi e successivamente, dopo che il Presidente del Tribunale avrà fissato l'udienza di prima comparizione, viene notificato all'altro coniuge. A seguito dell'udienza di comparizione avanti il Tribunale, se non vi è possibilità di raggiungere un accordo per la pronunzia a condizioni congiunte, si instaura un procedimento contenzioso all'esito del quale verrà pronunziata sentenza di divorzio, alle condizioni che verranno ritenute eque da parte del Giudice in base alla Sua domanda e alle difese che svolgerà, in merito, Sua moglie. In genere Vi sono buone probabilità che una causa di divorzio giudiziale venga trasformata in consensuale e venga definita in due/tre udienze. In caso contrario, il procedimento procede con i tempi di una normale procedura contenziosa. In ogni caso, prima di depositare un ricorso, il legale al quale Lei si rivolgerà invierà una lettera raccomandata a Sua moglie per informarla della Sua intenzione di ottenere la pronunzia di divorzio e per invitarLa ad addivenire ad una procedura a condizioni congiunte. Cordiali saluti. Avv. Maria Gabriella Pennetta