Francesco Samà
Indirizzo
Via Guglielmo Marconi 50131 Firenze
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Firenze
Matricola: aa2000 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Chi le risponde è l'avv.Francesco Samà di Firenze , da quello che apprendo il suo caso potrebbe essere regolato dalla disposizione di cui all'art XXXX cc che recita così : Se i vizi della cosa locata o di parte di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari , il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto di locazione .... qualora invece avesse provveduto lei alla riparazione di vizi , perché ne avesse dato notizia al locatore avrebbe potuto chiedere il rimborso ex art XXXX cc. Tuttavia pensando che la sua esigenza principale sia quella ri restare nella casa , il mio consiglio è quello di rivolgersi subito ad un legale, per opporsi allo sfratto costituirsi e chiedere il mutamento di rito dando così vita ad una causa civile vera e propria avente ad oggetto la responsabilità del locatore per il suo inadempimento ed un eventuale risarcimento danni .
Risposta del 11/12/2021 14:30
Chi le risponde è l'Avv.Francesco Samà di Firenze , il consiglio che mi sentirei di dare alla sig.ra è di registrare quanto prima il contratto di locazione, soltanto una volta registrato ed aver pagato le relative sanzioni , potrà ottenere dal giudice lo sfratto per morosità , senza un contratto registrato infatti non è possibile ricorrere ai riti speciali locativi , ma al contrario dovrà instaurare una causa ordinaria per occupazione senza titolo . Spero di essere stato sufficientemente chiaro ma per ogni altra delucidazione sono disponibile ecco i miei contatti : [rimosso] tel X [rimosso] XX Cordaili saluti Avv.Francesco Samà
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile sig.ra chi Le scrive è l'avv Francesco Samà del foro di Firenze , ho esaminato le Sue richieste , per quanto riguarda il primo quesito Le dico che una volta fatte le repliche alle osservazioni dei CTP , la palla passa ai legali che dovranno contestare tali osservazioni nelle successive memorie. Per quanto riguarda le spese il provvedimento con il quale il Giudice decide sulle spese è provvisorio , diventerà definitivo nel momento in cui ci sarà la sentenza ed in quel momento chi avrà pagato di più del dovuto dovrà essere rimborsato è chiaro che in sede di sentenza il criterio sarà quello della proporzionalità delle quote. Putroppo nei nostri Tribunali i ritardi nel deposito degli atti è quasi una regola, se dal ritardo ne deriva una danno la legge da la possibilità di richiedere allo Stato il risarcimento per il ritardo Cd Legge Pinto. Tuttavia se nel ritardo del deposito risulta essere evidente le negligenza del Ctu si potrà dimostrati i danni in stretto rapporto causale con suddetto ritardo , agire contro di questi. Per dare una risposta più esauriente alle altre domande sarebbe necessario poter esaminare il fascicolo di causa . Ad ogni modo per ulteriori chiarimenti se Ella lo vorrà la invito a contattarmi o tramite email all'indirizzo [rimosso] o anche nella mia pagina Facebook Studio legale Avv.Francesco Samà, sarò lieto di fornire ulteriori delucidazioni ed un preventivo senza impegno per un'eventuale collaborazione. Cordiali saluti Avv.Francesco Samà