Francesco Di Marco
Indirizzo
Corso Appio Claudio 04022 Fondi
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Latina
Matricola: 2314 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Sig.ra, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, per il divorzio è ora possibile avvalersi delle novità contenute nell'ultima riforma (L. XXX/XXXX), come la cosiddetta “negoziazione assistita” davanti a uno o più avvocati, che rende la procedura di divorzio semplificata e quindi più breve rispetto alla strada giudiziale. Tuttavia, non è ancora cambiato il requisito del decorso dei tre anni dalla separazione. Il disegno di legge che mira a ridurre questo termine (n. XXXX/XXXX) da X anni ad X anno o X mesi (a seconda dei casi) è ancora all’esame del Parlamento e necessita dell'approvazione definitiva. Quindi, nell’attesa, il divorzio può essere “breve” solo dal punto di vista delle procedure (più semplici), non nel numero di anni che devono passare dalla separazione. Lo studio può comunque seguire la Sua vicenda, anche tramite il collega che si occupa specificamente di diritto di famiglia. Può scrivermi per approfondimenti su [rimosso] , o chiamare il [rimosso] o [rimosso] per fissare un incontro senza impegno. Cordiali saluti, Avv. Francesco Di Marco
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gent.mo Sig. [rimosso] , può fissare un appuntamento in studio al XXX/ [rimosso] o XXX/ [rimosso] , dove io e il mio collega che si occupa in particolare di diritto di famiglia saremo lieti di accoglierla per un primo colloquio senza impegno. Per approfondimenti può scrivermi anche via mail su [rimosso] Cordiali saluti, Avv. Francesco Di Marco
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentilissima [rimosso] , per una prima valutazione sulle reciproche spettanze fra i coniugi occorre approfondire tutti gli aspetti della situazione patrimoniale, in particolare il vostro regime (comunione o separazione), le condizioni lavorative e reddituali, l’eventualità che la figlia maggiorenne sia economicamente autosufficiente, ed ogni ad ogni circostanza utile ad avere una visione completa della vicenda. Quanto al preventivo, si può partire dal minimo tariffario di XXX€ per una separazione consensuale, ma per farle avere una cifra più esatta avrei bisogno di approfondire la situazione per verificare esattamente gli adempimenti da svolgere. Se lieta, può comunque inviarmi senza alcun impegno una mail su [rimosso] per approfondimenti o fissare un appuntamento in studio al XXX/ [rimosso] o XXX/ [rimosso] , dove io e il mio collega che si occupa in particolare di diritto di famiglia saremo lieti di accoglierla per un primo colloquio senza impegno di spesa. Con l'occasione le invio cordiali saluti, Avv. Francesco Di Marco
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile [rimosso] , ferma restando la necessità di approfondire la situazione, e sempre che non vi siano possibilità di conciliazione fra lei e suo marito, mi sembra che la strada migliore sia anzitutto quella di valutare la possibilità di un accordo di separazione consensuale in cui vengano formalizzati e regolati tutti i rapporti, sia patrimoniali che non patrimoniali, fra lei e suo marito, con specifico riguardo verso i figli. Ad esempio, si potrebbe stabilire un affidamento condiviso dei figli ma con residenza di entrambi presso la madre, e diritto del padre di vederli a condizioni stabilite, con obbligo per lui di versare un mantenimento mensile per i figli in base alle sue possibilità economiche. Dal punto di vista del procedimento, le faccio presente, se ci sono i requisiti, che con la nuova legge (D.L. XXX/XXXX, convertito in legge n. XXX/XXXX) è possibile avvalersi di una nuova via più snella rispetto a quella giudiziale, che mira a concludere accordi di separazione e divorzio tramite la cosiddetta “negoziazione assistita” fra avvocati. Pertanto il primo consiglio è di arrivare ad accordo reciproco sulla separazione, tramite i propri legali per l'appunto, risparmiando in tempi e costi. Per quanto riguarda invece la questione lavorativa, questo è un aspetto ulteriore che va valutato in modo distinto dalla separazione, anche se connesso alle vicende familiari, ed occorre verificare se sussistono i presupposti per chiedere un risarcimento. Sono disponibile, anche insieme al collega di studio che si occupa specificamente di diritto di famiglia, a seguirla per entrambe le vicende. Può inviare una mail, anche per approfondimenti, su [rimosso] o fissare un appuntamento in studio al XXX/ [rimosso] o XXX/ [rimosso] , dove saremo lieti di accoglierla per un primo colloquio senza impegno. Con l'occasione le invio cordiali saluti, Avv. Francesco Di Marco
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentilissimo [rimosso] , considerando la peculiarità della materia, dove ai profili contrattuali si aggiungono quelli più tecnici che riguardano la valutazione dei tassi di interesse per verificarne la possibile applicazione usuraria, lo Studio può offrirle consulenza seguendo la sua vicenda congiuntamente al nostro dottore commercialista, che da tempo si occupa di usura bancaria, per avere una visione completa sia dal punto di vista contrattuale-giuridico che di quello più strettamente tecnico. Se lieto, può espormi più dettagliatamente la vicenda e le altre problematiche scrivendomi su [rimosso] e, se lo ritiene opportuno, può allegarmi in copia la documentazione che ritiene utile per una prima valutazione senza impegno di spesa. In particolare, avrei bisogno di visionare soprattutto la parte contrattuale e il piano di ammortamento. Solo allora, nel caso, potremo decidere di accordarci per un preventivo di spesa. Con l’occasione le invio cordiali saluti, Avv. Francesco Di [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentilissima Sig.ra [rimosso] , premetto che occorre valutare attentamente termini e condizioni contrattuali, in quanto, anche riuscendo a dimostrare che i vizi sussistevano e rientravano all’interno della garanzia, mi pare di capire che quest'ultima non sia stata mai attivata, avendo già provveduto per via privata alle riparazioni. Mi rendo conto che, essendo l’autovettura un bene di uso quotidiano, Lei avesse certamente fretta di effettuare le riparazioni. Tuttavia, di norma, una volta riscontrati i difetti, Lei avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente al rivenditore (meglio ancora tramite raccomandata a/r) invitandolo alla riparazione entro un congruo termine. Occorre quindi, fra le altre cose, sapere se Lei abbia dapprima contattato il rivenditore e questi si sia rifiutato di adempiere, o se Lei abbia direttamente provveduto alla riparazione privata. Da quanto Lei scrive, saremmo di fronte a questa seconda ipotesi, per cui la situazione presenta profili di complessità e comunque non può prescindere da un’attenta lettura del contratto a suo tempo stipulato, congiuntamente alle disposizioni previste dal Codice del Consumo e dalla normativa di settore. Se lieta, lo studio può offrirLe tale consulenza anche attraverso i colleghi che si occupano specificamente di diritto delle assicurazioni. Può contattare i numeri XXX/ [rimosso] o XXX/ [rimosso] o anche via mail a [rimosso] Con l'occasione Le porgo i più cordiali saluti, Avv. Francesco Di Marco
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentilissimo [rimosso] , deduco che lei ricoprisse all’interno della s.a.s. la posizione di amministratore accomandatario, rispondendo per questo anche col suo patrimonio personale. Come forma di tutela, il fondo patrimoniale può rivelarsi strumento molto utile, aggredibile dai creditori solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, o estranei a quei bisogni della stessa non conosciuti dal creditore (art. XXX c.c.). Ora, l’art. XX, n. X, della Legge Fallimentare estende tale tutela anche ai beni sottoposti a fallimento, ma per compiere opportune valutazioni, occorre verificare tutte le circostanze che potrebbero incidere nel caso concreto (se vi fu annotazione e non solo trascrizione del fondo; se il matrimonio sia ancora in essere o si sia sciolto e, se sì, se vi siano figli minori; se è stata costituita ipoteca sul fondo; se il tempo trascorso tra l’annotazione dell’atto e la dichiarazione di fallimento sia maggiore di due anni, poiché, per essere efficace, l’art. XX L.F. impone che siano trascorsi almeno due anni; e via discorrendo). Le faccio inoltre presente che in giudizio la prova ricade sul debitore, per cui è ben possibile che il creditore nel frattempo agisca (come mi pare di capire che stia accadendo nel Suo caso), stando poi al debitore dare prova della legittimità ed efficacia del fondo, paralizzando così le pretese del creditore. Inoltre, se la causa è in corso, occorre verificare lo stato degli atti e se Lei non abbia già provveduto a conferire mandato ad altro collega. Quanto allo scioglimento del fondo, è una problematica parallela ma successiva alla precedente e, chiaramente, presuppone che il fondo non sia stato aggredito ed espropriato. L’orientamento prevalente ritiene che il fallimento sciolga certamente la comunione legale (art. XXX c.c.) ma, di per sé, non il fondo patrimoniale, che si scioglie invece nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi ad esempio in caso di divorzio) (art. XXX c.c.), nonché, seguendo l’orientamento più recente della Cassazione, anche per comune volontà dei coniugi, ricorrendone i presupposti e seguendo tutti adempimenti formali. Per approfondimenti, può scrivermi su [rimosso] e fissare un colloquio, anche via skype, o ottenere un parere e un preventivo di spesa. Resto a disposizione e Le porgo i più cordiali saluti. avv. Francesco [rimosso] Marco