Alessandra Milani
Indirizzo
Via del Lanico 25053 Malegno
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Brescia
Matricola: 2016 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buona sera Il divorzio può essere pronunciato, dopo X mesi dalla Separazione consensuale o XX da quella giudiziale, con sentenza da parte del Tribunale competente o, dal XXXX, tramite un accordo raggiunto, al termine di un’apposita procedura di negoziazione assistita, con l’assistenza di due avvocati. Il divorzio davanti al giudice, come la separazione, può essere “giudiziale” (in caso di mancato accordo dei coniugi) o “consensuale”. In questo caso il procedimento è molto snello poiché si esaurisce in una sola udienza innanzi al Presidente del Tribunale che, tentata la conciliazione e verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge, emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale. Diversamente, nel divorzio giudiziale i tempi sono molto più lunghi: durante la prima udienza il Presidente del Tribunale, tentata la conciliazione, emana un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali e di quelli che interessano i figli. Dopodiché, nomina un Giudice Istruttore e fissa la data della relativa udienza innanzi a quest’ultimo. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, il Tribunale emana una Sentenza provvisoria di divorzio. In merito ai figli minorenni potrà essere nuovamente discusso il loro affidamento, che normalmente sarà stabilito come condiviso con collocamento prevalente presso uno dei due genitori, con l’obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento a favore della prole. Infine, è possibile per il coniuge economicamente più debole e impossibilitato a trovare un’occupazione, chiedere al Giudice l’attribuzione di un assegno periodico (“assegno divorzile”) a carico dell’altro coniuge: l’importo, se dovuto, è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Con il divorzio i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori. Sperando di averLe illustrato sufficientemente la materia, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo Distinti saluti