Silvia Candeloro
Indirizzo
Via Ulisse Gobbi 20136 Milano
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Milano
Matricola: 2010002216 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio dott. [rimosso] , sono Silvia Candeloro, avvocato tributarista in Milano. In merito al quesito da Lei posto in tema di imposta sulle transazioni finanziarie, Le espongo di seguito una breve riflessione in termini generali. Le società che intervengono nelle operazioni soggette, come quella in esame, alla citata imposta, sono espressamente definite dalla legge istitutiva della stessa come “responsabili di imposta” (come ad esempio il notaio) e non come sostituto di imposta (istituto tipico nei rapporti di lavoro dipendente). Per entrambi gli istituti è prevista la rivalsa, vale a dire la possibilità di “ribaltare” il pagamento dell’imposta sul contribuente, ma mentre per il sostituto è un obbligo per il responsabile è una facoltà. Ancorchè la legge sulle transazioni finanziarie qualifichi le società quali responsabili di imposta, tuttavia, non disciplina le modalità e i tempi di esercizio della rivalsa. Né tale specifico argomento risulta essere stato ancora analizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito. E ciò, in quanto la citata imposta è stata introdotta di recente, subendo, tra l’altro, ripetuti interventi da parte dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, occorre fare riferimento ai principi generali previsti per l’istituto del responsabile di imposta, letti, altresì, in confronto con il diverso istituto del sostituto di imposta. In particolare, Le segnalo che per il sostituto è generalmente ammessa la c.d. azione di “rivalsa successiva”, vale a dire la possibilità del sostituto di richiedere al contribuente il pagamento dell’imposta che ha versato all’Erario senza averne prelevato in precedenza la relativa provvista dal compenso corrisposto al contribuente (esempio concreto è il datore di lavoro che non effettua le ritenute sullo stipendio corrisposto al lavoratore, versa comunque le imposte e solo successivamente richiede il pagamento delle stesse al lavoratore). Tale eventualità è ammessa, secondo la dottrina maggioritaria, in quanto il sostituto non partecipa alla determinazione del presupposto di imposta (vale a dire non produce il reddito da tassare) e dunque non può rimanere inciso da una imposta che, mi passi il termine atecnico, “non gli appartiene”. Pena, in caso contrario, la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva previsto dall’art. XX Cost.. Di conseguenza, mi permetto di dire che se è generalmente ammessa la rivalsa successiva per il sostituto – il quale ha l’obbligo di esercitare la rivalsa -, anche per il responsabile dovrebbe essere possibile tale eventualità – il quale ha solo la facoltà di esercitarla. Ciò posto in termini generali, mi preme sottolineare che quanto sopra esposto si fonda solo su quanto da lei descritto e per rispondere alla Sua domanda sulla possibilità di azionare un contenzioso contro la Società sarebbe opportuno approfondire quanto accaduto e analizzare la documentazione (ad esempio il contratto) in suo possesso. In considerazione soprattutto del fatto che oltre ad essere una imposta decisamente “particolare”, anche le transazioni da Lei poste in essere (contratti su derivati) sono “particolari” e nascondono spesso varie insidie normative. Qualora fosse interessato, può contattarmi ai riferimenti di seguito indicati, invitandola a visionare il web site www.silviacandelorotributarista.com: email: [rimosso] cel.: +XX [rimosso] Nel speranza di averle dato delle delucidazioni preliminari, Le porgo i miei più cordiali saluti, Silvia Candeloro