studio abc
Indirizzo
Via Quadronno 20122 Milano
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Macerata_e_Camerino
Matricola: 1160 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Innanzitutto sarebbe il caso di formalizzare per iscritto quanto accaduto, chiedendo lo stato della rpatica e quantificando i danni finora subìti per il ritardo. Ma quanto a tale ultima richiesta, per verificare se ve ne siano gli estremi, bisogna leggere attentamente quanto previsto dal contratto sottoscritto con la Banca, soprattutto per individuare che tipo di vincolo questa abbia assunto con riguardo ai tempi dell'erogazione. Occorre quindi fissare un appuntamento per esaminare tutta la docuemntazione, contrattuale e scambio di eventuale corrispondenza, in suo possesso. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno [rimosso] , mi trova a Macerata e non ho alcuna difficoltà ad assisterla anche su Ancona, disponendo di un domiciliatario di fiducia. Se desidera può venirmi a trovare in studio previo appuntamento telefonico. Cordiali saluti. avv. Anna Di Cosmo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve, se non ci sono più possibilità di trovare un accordo bonario, bisognerà citare in giudizio il responsabile del danno e la sua compagnia assicuratrice, previo invio dell'invito per la negoziazione obbligatoria, condizione di procedibilità se, come penso, si tratta di domanda di pagamento inferiore ai XX mila euro. Sono a disposizione per una consulenza più approfondita ed un preventivo. Può scrivermi a: [rimosso] . Cordiali saluti. Avv. Anna Di Cosmo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno sig.ra [rimosso] , la sentenza di divorzio che stabilisce l'assegno di mantenimento è esecutiva fino a che non venga sostituita da altro provvedimento equipollente di revisione/modifica. Pertanto, se il Suo ex marito non ottempera spontaneamente ai pagamenti, potrà intraprenedere una serie di azioni (iscrizione di ipoteca su immobili, pignoramento mobiliare, immobiliare nonché pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri crediti vantati a qualsiasi titolo dal suo ex marito nei confronti di terzi). Evidenzio, tuttavia, che le singole rate del mantenimento sono soggette a termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, l'assegno dell'agosto XXXX va a prescriversi ad agosto prossimo (nel giorno fissato in sentenza per il pagamento, di solito ad inizio mese), e così via per le rate successive. Pertanto, onde evitare di incorrere in prescrizione, con un conteggio aggiornato e con la copia esecutiva della sentenza di divorzio che dispone l'assegno, sarebbe opportuno agire immediatamente con il precetto e con la successiva azione esecutiva, previe indagini patrimoniali. Qualora volesse procedere in tal senso, rimango a Sua disposizione. Non esiti a contattarmi, potrà venirmi a trovare presso il mio studio sito in Macerata, Via Morbiducci n. XX. Cordiali saluti. Avv. Anna Di Cosmo
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno sig. [rimosso] . L'art. XXX del codice civile prevede che i beni o il denaro pervenuti in eredità ad un coniuge non entrano a far parte della comunione legale a meno che nel testamento non sia specificato che i beni sono attribuiti alla comunione. In caso di spearazione sua moglie quindi non potrà accampare pretese sull'immobile; tuttavia, la stessa potrebbe sfruttare tale circostanza per accampare la pretesa ad un assegno di mantenimento un pò più alto, ove ce ne siano i presupposti (per essere più precisa dovrei analizzare la situaizone economico-patrimoniale complessiva di entrambi i coniugi). Inoltre, se Lei locasse l'immobile ereditato, i guadagni derivanti dal canone incassato entrerebbero nella cosiddetta comunione differita, ossia rimarrebbero nella titolarità esclusiva Sua, ma allo scioglimento della comunione (cioè con la separazione), ciò che eventualmente residua, e quindi ciò che non sia stato consumato, cadrebbe automaticamente in comunione e dovrebbe essere diviso a metà. Rimango a Sua disposizione per qualsiasi approfondimento, chiarimento o per una consulenza preliminare per la eventuale procedura di separazione. Può contattarmi in privato al n. X [rimosso] XX. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buonasera sig.ra [rimosso] , essendoci stata una procedura giudiziale avrei bisogno di vedere gli atti e le comunicazioni del suo precedente difensore. Se ritiene può inviarmi tutto via mail per avere una consulenza preliminare, ma allo stato, a quanto ho potuto leggere, dubito che oramai ci siano ancora dei rimedi processuali da esperire. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno Sig.ra [rimosso] . La prognosi è molto bassa e comunque, al fine di effettuare un preventivo "a percentuale", bisognerebbe prima sapere l'enita' dei postumi, attraverso perizia rilasciata da un medico legale. Ad ogni buon conto, la questione potrebbe anche essere definita stragiudizialmente, mediante una diffida al risarcimento del danno (purchè ben motivata e documentata) e successive trattative stragiudiziali. Per tale fase posso preventivarle un compenso di € XXX,XX, oltre spese vive, Iva e Cap. Qualora in seguito insorgessero problematiche per le quali la scuola e/o l'assicurazione ritengano di negare il risarcimento, dovremmo valutare se agire in giudizio e, in quella sede, potrò farle un preventivo e Lei avrà modo di scegliere se procedere o meno, o anche se rivolgersi ad altri Colleghi. Può chiamarmi per una consulenza preliminare senza impegno al n. X [rimosso] XX. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buonasera sig. [rimosso] , la Legge prevede che nell’ipotesi in cui uno dei degli eredi voglia alienare la propria quota di eredità, gli altri eredi hanno diritto di essere preferiti (se offriranno le stesse condizioni che saranno offerte da terzi estranei alla comunione o che già sono state offerte ai terzi). Questo istituto, denominato prelazione ereditaria, è regolato dall’art. XXX del codice civile. La prelazione ereditaria si applica dunque solo se è trasferita a titolo oneroso (vendita) l’intera quota ereditaria (o di parte di questa). Invece, nel Suo caso si tratterebbe di vendere non una quota dell'eredità, ma una quota di un singolo bene. La legge non dice espressamente se la prelazione sia operativa anche quando viene trasferita la quota su un singolo bene in comunione o quando viene trasferito un singolo bene in comunione. Di questa questione si è occupata la Corte di Cassazione sez. II civile, con la sentenza del XX gennaio XXXX n. XXX, nella quale i giudici sono giunti ad affermare che l’alienazione dei diritti (o di una frazione matematica di essi) spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario non costituisce vendita di parte di quota ai fini dell’esercizio del retratto successorio. Pertanto, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, Lei non potrebbe esercitare la prelazione. E' pur vero però, che al vendita posta in essere dal coerede su una quota di un singolo bene ereditario, in mancanza di una divisione ereditaria, non potrà produrre effetti reali. Sarebbe dunque consigliabile affrontare la questione della divisione ereditaria, anche se mi rendo conto che è una faccenda complessa. Per una consulenza preliminare personalizzata potrà contattarmi al n. X [rimosso] XX. Cordiali saluti.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buonasera, per poterLe fornire una risposta avrei bisogno di leggere l'atto costitutivo e lo statuto della società. In linea generale, comunque, occorre premettere che il recesso è possibile solo se la società è stata contratta con durata a tempo indeterminato o, in alternativa, se sussiste una "giusta causa", ossia un fatto o una situazione talmente grave da ledere irreversibilmente la fiducia tra i soci, da valutare in base al caso concreto. Se sussiste uno dei suddetti requisiti, il recesso, ai sensi dell'art. XXXX cod. civ. , deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi (salvo atto costiitutivo o statuto non prevedano un termine più lungo). Le ricordo, comunque, che il socio receduto da una s.n.c. continua a rispondere illimitatamente per quelle obbligazioni che sono state contratte dalla società anteriormente al recesso. Anche per questa ragione, è importante che il recesso venga comunicato agli altri soci con una raccomandata a/r, in modo abbia data certa e faccia prova della ricezione da parte dei destinatari. Nella raccomandata dovrà inoltre chiedere la liquidazione della sua quota. Nella valutazione di tale aspetto potrà fare riferimento al soggetto che seguiva la contabilità dell'azienda, al fine di avere una quantificazione di riferimento. Per qualsiasi chiarimento potrà contattarmi al n. X [rimosso] XX. Un cordiale saluto.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno Sig. [rimosso] , in tema di locazione, l’obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione una volta avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Quindi, in linea di principio, il deposito Le andrebbe integralmente restituito. In pratica, però, dovrei prima legegre il contratto, perchè solo in base alla lettura dell'insieme di tutte le clausole potrò escludere che non vi siano altri motivi per cui il Locatore abbia diritto di trattenere l'importo. Non vorrei che, anzichè di risoluzione, si sia trattato di un recesso con applicazione di una penale. Spero di essere stata chiara. Per qualsiasi approfondimento, potrà contattrmi al n. X [rimosso] XX o scrivermi a: [rimosso] . Cordiali saluti.