Alessandra Solfuri
Indirizzo
Via Nino Bixio 61121 Pesaro
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Pesaro_Urbino
Matricola: 915 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Si tratta di procedimenti di valore indeterminabile. Separazione consensensuale: Il valore base è di € X.XXX,XX al quale vanno aggiunte spese forfettarie XX% per un totale di € X.XX,XX al quale vanno aggiunte spese esenti per CU XX,XX, IVA e CAP come per legge. Tenga conto che il parametro base può essere ridotto fino al XX% ove si tratti di una questione semplice. Come vede, prima di fare il prenventivo è necessario conoscere la questione e solo in quel momento si può essere precisi. I valori riferiti sono quelli base del tariffario DM XX marzo XXXX n. XX. per la separazione giudiziale fase di studio (valore base) X.XXX,XX fase introduttiva (valore base) X.XXX,XX fase istruttoria e/o trattazione (valore base) X.XXX,XX fase decisoria (valore base) X.XXX,XX per un totale di XX.XXX,XX oltre spese forfettarie, spese esenti e IVA e CAP come per legge. Tenga conto che anche qui è possibile operare una riduzione del XX% che, personalmente, mi sembra necessaria. Si tratta di un preventivo di massima posto che non conoscendo la situazione non posso essere precisa ed è possibile che la fase istruttoria ad esempio non sia ncessaria. Resto a disposizione per ogni chiarimento.
Risposta del 11/12/2021 14:30
La nuova legge sul divorzio a cui Lei si riferisce prende il nome di "negoziazione assistita". Essa si applica indistintamente sia per il divorzio (tecnicamente scioglimento del matrimonio), per la separazione e per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio. Fondamentale per il ricorso alla nuova procedura è l'accordo dei coniugi; sono i coniugi separati a regolare ciascuno, con la presenza di un avvocato, i rapporti che regolano il divorzio senza che sia più necessario rispetto al passato il ricorso al giudice. In questo caso è sufficiente inviare all'ex coniuge una lettera con la quale egli viene invitato nel termine di XX giorni dal ricevimento ad esprimere la sua volontà sul ricorso o meno alla procedura di negoziazione assistita. Nel caso in cui egli non intenda ricorrervi, si seguiranno le vie giudiziali ma il suo comportamento verrà valutato negativamente ai fini delle future spese processuali (tecnicamente responsabilità aggravata). Ove il coniuge separato risponda positivamente all'invito saranno direttamente i coniugi con l'assistenza dei loro avvocati a redigere l'accordo. Variante della procedura, prevede che i coniugi separati si rechino personalmente innanzi all'Ufficiale di stato civile a far trascrivere la negoziazione che sia redatta da loro stessi senza l'assistenza dell'avvocato. In questo caso non deve esserci il minimo disaccordo. Condizioni fondamentali per ricorrere alla nuova procedura sono: X) l'assenza di figli minori; X) l'assenza di figli portatori di handicap gravi; X) l'assenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (si tratta di un requisito che va valutato caso per caso a seconda anche del piano di studi seguito dal figlio). La presenza di una soltanto delle tre condizioni che ho sopra elencato comporta l'inammissibilità della procedura. Per quanto riguarda i costi, il nuovo decreto non prevede dei parametri specifici per il ricorso alla procedura. Viene previsto soltanto che per i soggetti che non raggiungono il minimo reddituale è assicurato il gratuito patrocinio da parte dello Stato. In assenza di parametri specifici si applicano dunque i parametri forensi per la volontaria giurisdizione. Attualmente non posso farLe un preventivo poiché non conosco la cifra dell'assegno mensile che Lei percepisce. Il valore della causa viene infatti calcolato sulla base dell'assegno. Per darle un idea Lei moltiplichi l'assegno per XX mesi in modo da vedere quanto è il reddito annuale. Tale reddito viene moltiplicato per un parametro discrezionale che va da un minimo di due annualità fino ad un massimo di XX (art. XX c.p.c.). Personalmente è prassi dello studio di cui faccio parte applicare il minimo moltiplicatore previsto dalla legge. Solo sapendo tale parametro potrò dirLe quale cifra corrisponde a quel valore al quale andrà aggiunto un rimborso spese forfettarie del XX%, CAP X% ed IVA come per legge. Ovviamente si tratta di un preventivo sommario. Tenga conto che i parametri base di cui Le parlavo possono essere ridotti fino al XX% e aumentati sino al XX% e ciò a seconda della complessità del caso e delle disponibilità economiche del cliente. Mi scuso di non essere stata precisa nella seconda parte ma non ho elementi per essere esaustiva. Resto a Sua disposizione per ogni chiarimento. Avv. Alessandra Solfuri
Risposta del 11/12/2021 14:30
Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, i valori base posti a riferimento per un procedimento di valore indeterminabile (ma per essere più precisa dovrei sapere se Lei è tenuto a corrispondere mensilmente l'assegno a Sua moglie e in questo caso i valori cambierebbero) sono da un minimo di X.XXX,XX (al quale vanno aggiunti rimborso spese forfettarie XX% = XXX, XX oltre CAP ed IVA come per legge e spese esenti per iscrizione a ruolo XX euro) ad un massimo di X.XXX,XX (al quale va sempre aggiunto il rimborso come sopra calcolato del XX%, oltre Cap ed IVA come per legge e spese esenti). Tenga conto che tali valori possono, per legge, essere ridotti fino al XX% o aumentati fino all'XX% e ciò dipende dalla complessità della questione e dalle condizioni economiche del cliente. Mi permetto di segnalarLe che con l'entrata in vigore del nuovo decreto legge, n° XXX/XXXX, Lei può ricorrere al procedimento di negoziazione assistita per il quale il Ministero dovrebbe prevedere apposite tabelle di applicazione inferiori rispetto a quelle vigenti. Poiché le nuove tabelle non sono state ancora approvate, si applicano i valori di cui sopra che nel caso di ricorso a tale nuova procedura dovranno essere rinegoziati fra la parte e l'avvocato nei massimi e minimi sopra indicati. Mi scuso per non essere stata precisa ma la situazione è in movimento e mi mancano i dati per poter definire con certezza quale è il valore della causa. Se ritiene potrà fissare un appuntamento. Cordialità.
Risposta del 11/12/2021 14:30
[rimosso] Lei ha tutta la mia comprensione. Per poter divorziare la legge richiede che siano decorsi X anni dalla separazione. Dunque prima di chiedere il divorzio Lei deve essere separata. Nel Suo caso si tratta di tutelare i Suoi figli. Lei dovrebbe fare al giudice una domanda di affido esclusivo a causa del "vizio" di Suo marito e dimostrare che Suo marito non è idoeneo a rivestire la figura di genitore. Nei casi più gravi, si può parlare anche di revoca della potestà genitoriale, ma darLe un consiglio di questo tipo mi sembra prematuro. In definitiva avrei bisogno di ulteriori informazioni prima fra tutte se Lei è separata o meno nonché che genere di "vizio" ha Suo marito per poter dire se tale "vizio" possa incidere sull'affido. Tenga conto che se Lei non è separata o non sono decorsi tre anni dalla separazione, non è possibile divorziare: l'unica cosa che può fare è quella di separarsi (se non l'ha già fatto) o chiedere una modifica delle condizioni di separazione certamente in materia di 'affido per tutelare i Suoi figli. Resto a disposizione per ogni chiarimento. Cordialità. Avv. Alessandra Solfuri
Risposta del 11/12/2021 14:30
il preventivo totale per una separazione consensuale è di € X.XXX. La separazione consensuale è un procedimento di volontaria giurisdizione; ho applicato la tariffa base comprensiva delle spese forfettarie del XX% come previsto dalla nuova normativa. Se si tratta di difendere anche sua moglie il compenso va maggiorato del XX% per cui il preventivo diventa è aumentao di € XXX. In questo caso il totale (X.XXX,XX + XXX+ XXX = X.XXX) va diviso per due. Per le spese esenti vanno considerate X euro di marca da bolo che si aggiunge al preventivo così determinato. Tenga conto che ho applicato le tariffe in vigore con il nuovo D.M. XX.XX.XXXX, n° XX partendo dal valore base ma le tariffe possono essere aumentate fino all'XX% o diminuite fino al XX%. Si tratta di un potere che ha il giudice. Resto a disposizione per ogni chiarimento.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno [rimosso] . Dovrei conoscere le Sue intenzioni o meglio quali sono le richieste di entrambi i coniugi in sede di divorzio. La presenza o meno di figli è un fattore determinante. Inoltre è importante sapere se Sua moglie vive attualmente in Italia nonché le condizioni della precedente separazione visto che Lei, parlandomi di divorzio, mi lascia intendere che Lei è sua moglie siete già separati e sono decorsi i X anni dalla omologa della separazione. Anche la posizione lavorativa o meglio economica di entrambi assume molta rilevanza anche in sede di divorzio posto che le principali battaglie riguardano proprio la quantificazione dell'assegno. Mi scusi la risposta sommaria ma non ho dettagli sufficienti per essere più precisa. Resto a Sua disposizione per ogni chiarimento. Avv. Alessandra Solfuri
Risposta del 11/12/2021 14:30
Bunasera [rimosso] . Sebbene non riesca a comprendere il tenore letterale della Sua richiesta Le significo quanto segue. Lei può avviare una procedura di divorzio decorsi i tre anni dalla separazione. Per essere precisi bisognerebbe esaminare il verbale di separazione e di omologa. In ogni caso, data la Sua situazione, non vedo ostacoli affinché si possa procedere ad un divorzio congiunto che comporta meno spese sia per Lei sia che per il suo ex marito. Per quanto riguarda i figli occorre esaminare la loro risutazione reddituale; essendo maggiorenni non ci sono problemi di affido ma la giurisprudenza più recente prevede a carico dei genitori un obbigo di mantenimento anche dei figli maggiorennii se risulta che questi non siano ancora economicamente autosufficienti. Come vede avrei bisogno di più dati per essere più precisa. Resto a Sua disposizione per ogni chiarimento. Cordialità. Avv. Alessandra Solfuri
Risposta del 11/12/2021 14:30
Si signora ... ha ragione. E' necessario fare l'esecuzione forzata sulla base del titolo da lei posseduto (separazione o divorzio). Dovrà pertanto notificare un precetto a suo marito, rivalutando le somme non pagate secondo gli indici instat, e poi procedere con un pignoramento presso terzi nei confronti della ditta in cui lavora attualmente suo marito. Tenga conto che per legge non è possibile pignorare più di X/X dello stipendio percepito dal lavoratore. Quello che dice lei ... (detrarre direttamente dalla busta paga) è possibile in sede di separazione ma non è il suo caso. Le consiglio pertanto di andare da un avvocato presentargli i titoli, spiegare la situazione e valutare insieme a lui se procedere o meno alla notifica del precetto e al successivo pignoramento (che è possibile fare solo trascorsi XX giorni dalla notifica del precetto). Spero esserLe stata utile. Nel mentre le porgo i miei più sentiti auguri per le imminenti festività pasquali.