Michele Zantedeschi
Indirizzo
Via Trento 37026 Pescantina
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Verona
Matricola: 13.01.2003 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signor [rimosso] , preliminarmente sono a manifestarLe la mia solidarietà per quanto Le è occorso, in quanto si tratta una materia come il diritto alla salute è necessario avere sempre un adeguato riguardo. In merito alla questione da Lei posta alla mia attenzione è necessario inquadrare correttamente la fattispecie in un caso di responsabilità medica, la quale può essere declinata sia quale omessa, incompleta e/o scorretta informazione, e/o erronea esecuzione. Per quanto da lei esposto, appare evidente che vi sia una colpa grave da parte dei medici che hanno eseguito la prestazione, e, se dovesse essere confermato che gli stessi non hanno neppure una specializzazione in ambito chirurgico-estetico le conseguenze potrebbe ripercuotersi anche in altri ambiti. Ma a prescindere dalla responsabilità per l’erronea esecuzione, mi preme porre alla Sua attenzione un’interessante pronuncia giurisprudenziale che ha affermato che quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, e che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. Il risultato sperato dal paziente e la tutela della salute fanno presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta in modo ampio e corretto, e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato. Tutto ciò premesso, al fine di poter agire nei confronti della struttura ospedaliera e/o clinica privata ove è stata eseguita l’operazione di chirurgia estetica, nonché nei confronti dei singoli medici che l’hanno curata, è necessario avere la copia integrale della Sua cartella clinica, oltre al contratto da Lei sottoscritto, compresa la nota informativa, ed i pagamenti effettuati. Infine e non da ultimo sono a comunicarLe che le spese legali che Lei dovrebbe affrontare in questa fase stragiudiziale sono contenute ad € XXX,XX, per la predisposizione di una lettera d’intervento che ha il duplice scopo di mettere in mora e interrompere i termini di prescrizione del Suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, oltre a chiedere i dati dell’assicurazione con cui la struttura ospedaliera ha sottoscritto un contratto. Nel caso in cui si dovesse raggiungere un accordo transattivo in sede stragiudiziale solitamente le spese legali vengono liquidate dall’assicurazione, ed in ogni caso il sottoscritto le limite entro il XX% dell’intero importo recuperato. Infine nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ottenere il risarcimento integrale del danno subito, si potrà agire in via giudiziaria per il recupero della residua somma dovuta. All’uopo sono inoltre a metterLa al corrente del fatto che da poco è entrata in vigore una norma che prevede l’obbligatorietà della conciliazione per tali fattispecie di responsabilità civile, pertanto, prima di avviare la causa sarà necessaria tale attività nella quale i medici sono interessati a collaborare al fine di evitare ulteriori e più gravi spese legali. Sebbene la materia sia complessa, avendo trattato diversi casi di responsabilità medica, mi permetto, per completezza, di consigliarLe di rivolgersi, oltre che ad un legale, anche ad un medico-legale il quale, oltre ad accertare la responsabilità del medico che l’ha curata, dovrà altresì evidenziare gli eventuali danni psicologici che tale vicenda Le ha comportato, oltre alle ulteriori spese mediche necessarie per rimediare al problema a Lei arrecato, il tutto per avere una visone completa della vertenza e quindi della richiesta risarcitoria da inoltrare alla struttura ospedaliera e/o ai medici. Restando a Sua completa disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, colgo l’occasione per salutarLa distintamente. Avv. Michele Zantedeschi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio signor [rimosso] , per rispondere nel modo più preciso ed esaustivo possibile inizierò questo parere legale con l’enunciazione della norma, per poi passare all’orientamento giurisprudenziale, e quindi concludere con il mio parere pro veritate. In primis sono qui di seguito a riportare i due commi della legge da Lei citati: “L. XX/XX/XXXX, n. XXX Art. X (Soggetti aventi diritto) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. … omissis …; Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità . Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. …” L’ articolo X comma X della legge XXX sottolinea che, nel momento in cui, la minorazione fisica, o le minorazioni fisiche, richiedano interventi assistenziali permanenti ( poiché viene a mancare l’autonomia individuale correlata all’età ) la già comprovata situazione di handicap assume la cosiddetta connotazione di “ gravità ”. In tema di accertamento della gravità della situazione di minorazione, la Cassazione ha espresso che: “la sussistenza dell' handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. X, legge n. XXX del XXXX, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni. (Rigetta, App. Genova, XX/XX/XXXX)” [Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, XX/XX/XXXX, n. XXXXX (rv. XXXXXX)]. In merito alle modalità di contestazione la legge XX luglio XXXX, n. XXX (conversione del D.L.XX/XXXX), prevede all’articolo XX per i ricorsi giudiziali in materia assistenziale (invalidità civile e legge XXX/XX) l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo (art. XXX bis c.p.c.). L’INPS ha recepito le novità procedurali con la Circolare N° XXX del XX-XX-XXXX, che emana disposizioni organizzative ed operative finalizzate a consentire all’Istituto Assicuratore di affrontare puntualmente il contenzioso previdenziale ed assistenziale, con l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che i ricorrenti intendono far valere in giudizio. Infatti l’espletamento di tale accertamento (mediante CTU) diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità. In particolare, le procedure INPS prevedono una fase precedente all’accertamento tecnico, in cui il dirigente medico INPS di Sede, ricevuta notizia del ricorso, dovrà verificare tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma d’ufficio, in senso favorevole al ricorrente, dell’accertamento medico legale impugnato, attivando la procedura di autotutela. Laddove invece tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto, necessario l’esperimento dell’accertamento tecnico obbligatorio preventivo, l’INPS si costituisce in giudizio, designando nel contempo il medico INPS incaricato della partecipazione alle operazioni peritali. Una volta espletata la CTU, le due parti (INPS e ricorrente) hanno un termine di XX giorni per eventualmente contestarne le conclusioni, e quindi depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. XXX c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro XX giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato al ricorrente ed all’INPS che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, deve provvedere al pagamento della stessa entro XXX giorni dalla notifica. Tutto ciò premesso, sono a consigliarLe di avviare l’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) (art. XXX c.p.c.), previa acquisizione di una perizia medico-legale che evidenzi l’errore di valutazione effettuato dall’INPS. All’uopo è opportuno individuare medico-legale esperto della materia che sia disponibile a sostenere la propria perizia anche in sede giudiziale sia di accertamento preventivo sia nel merito. Tale perizia si renderà indispensabile sia per la redazione dell’ATP, e quindi per porre il quesito al giudice ed al CTU nel modo più coerente e confacente al caso de quo, ma anche per evidenziare l’erronea valutazione effettuata dall’INPS, così da indurre l’ente a rivedere la propria posizione, anche in autotutela evitando così i costi e le lungaggini del procedimento giudiziario sopra descritto. All’uopo sono a manifestarLe la mia disponibilità ad assisterLa nella fase di ATP al costo di € XXX,XX (fase di studio della controversia); € XXX,XX (fase introduttiva del giudizio); € XXX,XX (fase istruttoria); [tariffe medie applicate in base al D.M. XX/XXXX, ridotte del XX%], oltre accessori di legge, contributo unificato e spese di trasferta. Sono a ribadirLe che nel caso in cui l’INPS, una volta letto il ricorso per ATP, dovesse convincersi del Suo diritto a che Le venga applicato il comma X dell’art. X L. XXX/XX, e quindi rivedere il proprio precedente giudizio in autotutela, l’ulteriore spesa di € XXX,XX per la fase istruttoria non sarà dovuta. Resto a Sua disposizione per ogni e qualsivoglia ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario al buon fine della pratica, e colgo l’occasione per salutarLa distintamente. Verona, lì XX giugno XXXX Avv. Michele Zantedeschi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signor [rimosso] , nonostante il quesito sia molto sintetico e privo di ulteriori dettagli, sono in grado di fornire un breve parere legale. Preliminarmente è doveroso inquadrare la problematica nella fattispecie contrattuale del trasporto aereo, disciplinato dal codice civile, dalla normativa comunitaria, dalle convenzioni internazionali e dal codice della navigazione, ed in particolare dalla Convenzione di Montreal del XX maggio XXXX per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con L. XX gennaio XXXX, n. XX , in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del XX ottobre XXXX e dei relativi Protocolli modificativi). La suddetta convenzione, in caso di viaggio c.d. internazionale (come quello in esame), all'art. XX, co. X e X statuisce che "il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto". Tutto ciò premesso, ho ritenuto opportuno redigere immediatamente questo parere legale in quanto il termine previsto dalla Convenzione è assai ristretto (XX giorni), e, pertanto, il mio consiglio è quello di provvedere quanto prima, e comunque entro il suddetto termine, alla redazione d invio di una lettera di intervento che metta in mora la compagnia aerea e interrompa i termini di decadenza e prescrizione. Per tale suddetta attività, sono ad quantificare un preventivo di spesa di € XXX,XX (omnicomprensivo di accessori di legge). Nella denegata ipotesi in cui la compagnia aerea straniera, e/o la propria compagnia di assicurazioni della stessa non dovesse risarcire il danno, potrà essere convenuta in giudizio in Italia (giurisdizione italiana), in quanto la competenza territoriale deve essere individuata in base alla legge processuale italiana e, nella specie, tenendo presente l'art. XX del codice del consumo ( D.Lgs. X settembre XXXX, n. XXX ), con riguardo al giudice del luogo di residenza dell'attore, qualificabile come consumatore, per avere stipulato un contratto di trasporto a scopo meramente personale e non professionale o imprenditoriale. Restando a Sua disposizione per ogni e qualsivoglia ulteriore chiarimento si rendesse necessario ad ottenere il risarcimento del danno da Lei subito, colgo l'occasione per salutarLa distintamente. Avv. Michele Zantedeschi
Risposta del 11/12/2021 14:30