Avv. Simone Falusi
Indirizzo
Viale della Repubblica 59100 Prato
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Prato
Matricola: 548 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Il condominio, dato l'importo elevato del credito, dovrebbe in effetti procedere con il pignoramento dell'immobile di proprietà del debitore. Ovviamente, prima dell'azione esecutiva occorrerebbe verificare se sull'immobile sono state iscritte eventuali ipoteche da altri creditori e l'importo di questi eventuali crediti. Una valutazione circa l'operato dell'amministratore, quindi, è legata anche alla verifica di quanto sopra e dell'opportunità di un'azione esecutiva. Avv. Simone Falusi Viale della Repubblica n. XXX - Prato - tel. X [rimosso] XXX - www.falusi.it
Risposta del 11/12/2021 14:30
Se si tratta di pignoramento dello stipendio eseguito presso il Suo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a dover pagare direttamente il creditore, detraendo dalla sua busta paga l'importo mensile indicato nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Per il contributo economico si dovrebbe valutare la possibilità di chiedere al Tribunale una riduzione del contributo di mantenimento, secondo il procedimento previsto dalla legge per la modifica delle condizioni della separazione/divorzio. Per ulteriori chiarimenti, mi contatti. Cordiali saluti. Avv. Simone Falusi www.falusi.it
Risposta del 11/12/2021 14:30
L'art. XX disp. att. c.c., come modificato dalla Legge XXX/XX sulla Riforma del condominio prevede che: i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo XX possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo XXXX, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: X) quando risulta che sono conseguenza di un errore; X) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. La norma si applica per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. Il nuovo testo dell’art. XX disp. att. c.c. prevede quindi che le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate all’unanimità, ad eccezione di determinate ipotesi, per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. XXXX, X° comma c.c.. Va aggiunto, inoltre, che la Corte di Cassazione in più di una sentenza ha affermato che sia l’approvazione, sia la revisione delle tabelle millesimali possono essere deliberate a maggioranza dell’assemblea. Per verificare, se nel Suo caso, è possibile impugnare la delibera che ha modificato le tabelle millesimali, occorre che mi illustri con precisione l'oggetto della vertenza. Cordialmente Avv. Simone Falusi
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Signora, il costo per l'assistenza nel procedimento di mediazione davanti ad un organismo di mediazione con sede in Firenze ammonta a circa XXX euro oltre Iva e oneri previdenziale. Saluti. Avv. Simone Falusi