Avv. Luigi De Valeri
Indirizzo
Via Filippo Corridoni 00195 Roma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: A20697 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buon giorno sig. G.D. potrà essere ricevuto a studio, zona piazza Mazzini, per l'esame della sua posizione e della sentenza di cui riferisce e ricevere la consulenza la prossima settimana dal XX aprile previo appuntamento da concordarsi contattandoci via email Studio Legale De Valeri Avv. Luigi De Valeri studiolegaledevaleri.blogspot.it [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno sig.ra G.R. in relazione alle ragioni del conduttore quindi della società cui fa riferimento ricordiamo che, il locatore è tenuto ex art. XXXX c.c. dopo aver consegnato l'immobile in buono stato di manutenzione a mantenerla in modo che serva all'uso pattuito nel contratto ciò implica che deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (art.XXXX c.c.; v. art.XXXX c.c.). Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore (art.XXXX c.c.). Quando l’immobile necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se l'immobile ha necessità di modifiche o trasformazioni imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, entrate in vigore dopo la consegna dell’immobile al conduttore, per rendere il locale idoneo all'uso convenuto, queste sono poste a carico del conduttore. Per un primo colloquio informativo potrà essere ricevuta a studio, a Roma zona piazza Mazzini, nei giorni di martedì o mercoledì XX aprile in orario pomeridiano contattando per conferma mail oppure il [rimosso] . Buon lavoro. Avv. Luigi DE VALERI studiolegaledevaleri.blogspot.it [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Sig. A.E. ricevo la sua richiesta di assistenza per attività nel settore e-commerce. Come noto la vendita on line viene effettuata tramite Internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore. Tale forma di cessione di beni o di servizi rientra nel cosiddetto e-commerce che si realizza in via telematica ed è regolato dal D.Lgs. XX del XXXX. La tutela dei consumatori impone al venditore di adempiere a particolari obblighi informativi, a protezione della parte debole del rapporto. Sinteticamente con la modifica apportata dal D.Lgs. XX/XXXX (in vigore dal XX giugno XXXX), si ritiene che la disciplina che tutela il consumatore sia quella del c.d. “Codice del Consumo” (D. Lgs. XXX/XXXX) ovvero nelle norme che regolamentano la vendita a distanza. L'art. XX del Codice contiene il rinvio al D. Lgs. XX/XXXX relativo all’e-commerce. Al fine di verificare la sua posizione imprenditoriale in forma riservata la informo che lo Studio, operativo a Roma dal XXXX, assiste l'imprenditore sin dalla fase di start-up, nel settore amministrativo, giuslavoristico e societario, mediante la consulenza mirata all'inizio dell'attività con le relative forme contrattuali da adottare non solo verso i clienti ma anche per i rapporti con i fornitori. Pertanto potrà avere un primo colloquio informativo allo studio in zona piazza Mazzini nelle giornate di lunedì XX o martedì XX aprile in orario pomeridiano da concordare ai recapiti [rimosso] oppure email Attendo sua conferma a breve per motivi organizzativi interni. Cordiali saluti. Avv. Luigi De Valeri studiolegaledevaleri.blogspot.it [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Signore, riceviamo la sua richiesta da Qui Avvocato. Lo studio, operativo a Roma dal XXXX in zona piazza Mazzini RAI, si occupa anche del recupero dei crediti di professionisti e società nella massima riservatezza con l'esame del diritto vantato dal creditore per cui potrà essere ricevuto per un primo colloquio informativo in forma riservata giovedì X o venerdì X aprile in orario pomeridiano da concordare. Attendiamo Sua conferma a breve dovendo organizzare anche altri appuntamenti al mobile [rimosso] oppure alla nostra email Distinti saluti. Avv. Luigi De Valeri www.studiolegaledevaleri.blogspot.it [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Dr.ssa, riceviamo la sua richiesta da Qui Avvocato. Lo studio, operativo a Roma dal XXXX, si occupa anche del recupero dei crediti di professionisti e società nella massima riservatezza con l'esame del titolo vantato dal creditore e la verifica di solvibilità del debitore per cui potrà essere ricevuta per un primo colloquio informativo in forma riservata lunedì X o martedì X aprile in orario pomeridiano da concordare. Attendiamo Sua conferma a breve dovendo organizzare anche altri appuntamenti al mobile [rimosso] oppure alla nostra email Distinti saluti. Avv. Luigi De Valeri www.studiolegaledevaleri.blogspot.it [rimosso]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buona sera, riceviamo la sua richiesta e la informiamo che lo studio si occupa anche del recupero dei crediti previo esame di opportunità e del diritto societario per cui potrà essere ricevuto a studio, zona piazza Mazzini, per un primo colloquio informativo venerdì X aprile o lunedì X aprile in orario pomeridiano da concordare. Attendiamo Sua conferma ai recapiti [rimosso] oppure alla mail [rimosso] Avv. Luigi [rimosso] Valeri studiolegaledevaleri.blogspot.it
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, la tutela delle invenzioni del dipendente è regolata dalla vigente normativa sul D.A. Potrà ricevere una prima consulenza previo appuntamento a studio a Roma in zona piazza Mazzini ai contatti indicati anche sul nostro blog di informazione giuridica www.studiolegaledevaleri.blogspot.it Distinti saluti. Avv. Luigi De Valeri
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buona sera, la sua problematica richiede la verifica dell'atto di cui riferisce quindi potrà contattarci ai recapiti dello studio o alla nostra email per un primo esame dell'atto impositivo notificatole dovendo verificare anche i termini per opporsi. Lo Studio, con sede a Roma zona viale Mazzini, è operativo anche nella provincia di Viterbo e potrebbe essere necessario acquisire documentazione presso il comune interessato mediante accesso agli atti. Le verrà spiegato il tutto a studio. Cordiali saluti. Avv. Luigi DE VALERI
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buona sera gentile Collega, al fine di poterle dare una risposta è necessario esaminare l'atto di citazione di cui parla per verificarne, a parte il valore, anche i tempi per la costituzione in giudizio. Lo studio legale [rimosso] Valeri è operativo a Roma e abitualmente difende in giudizio società e persone fisiche, il titolare è iscritto all'ordine di Roma ed esercita dal XXXX. Pertanto in merito alla sua richiesta potrà contattarci in forma riservata alla email [rimosso] per inviare la copia dell'atto e per ricevere il preventivo per il patrocinio giudiziale. Distinti saluti. Avv. Luigi [rimosso] Valeri studiolegaledevaleri.blogspot.it
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Sig. E. non conoscendo la sua particolare documentazione che va esaminata con l'ausilio di un medico legale per valutare il da farsi in tempi brevi, indico a lei e a tutti i lavoratori nella sua situazione alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro e sicurezza sul lavoro, settore in cui lo Studio opera quale consulente di associazioni operative a livello nazionale come leggerà nel nostro blog. La valutazione dell'invalidità permanente e temporanea riconosciuta a seguito della visita cui è stato sottoposta da INAIL, che le deve essere resa nota mediante comunicazione scritta, può essere opposta, se ve ne sono i presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento per cui faccia attenzione a questo primo termine. In via generale la informo che il lavoratore può avere diritto al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, cioè del danno ulteriore rispetto a quello già indennizzato dall’INAIL che consiste nella differenza tra la somma che il lavoratore percepisce a titolo di indennizzo dall’istituto e la somma che gli spetta a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro qualora l'infortunio derivi da sua responsabilità. Se il danno patito dal lavoratore dipende dalla responsabilità del datore di lavoro che non ha predisposto le condizioni di sicurezza previste ex lege sul luogo di lavoro il lavoratore potrà agire in giudizio per il danno differenziale come detto in precedenza provando la violazione delle norme di sicurezza, l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello indennizzato da INAIL ed il nesso di causalità tra la violazione messa in atto dal suo datore di lavoro e il danno subito. Viceversa il datore convenuto in giudizio è chiamato a provare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di aver attuato ogni attività per evitare in concreto il verificarsi dell'infortunio o che questo si è verificato per la totale o concorsuale responsabilità del dipendente. Ricordo come in base all'art. XXXX codice civile, l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Ciò detto potrà essere ricevuto a studio, zona RAI piazza Mazzini, per una prima assistenza in tempi brevi la prossima settimana previo contatto ai nostri recapiti. Buona ripresa lavorativa. Avv. Luigi [rimosso] Valeri