Fabio Sacco
Indirizzo
Lungotevere Flaminio 00196 Roma
Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: A16701 (verifica)
Risposta del 11/12/2021 14:30
Se la Compagnia di Assicurazione non ha riconosciuto alcun danno biologico, ma ha riconosciuto solo le spese, a fronte di una danno accertato dall'Inail del X%, è possibile agire nei confronti della Compagnia per mezzo della mediazione o della negoziazione assistita. Se però lei ha già firmato una quietanza per la somma liquidata, non è più possibile l'azione contro la Compagnia di Assicurazioni.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Sig.ra i miei onorari per la stesura della lettera raccomandata di cui mi accenna ammontano ad Euro XXX,XX oltre IVA e CA. Distinti saluti. Avv. Fabio Sacco.
Risposta del 11/12/2021 14:30
La scrittura privata, in questo caso il contratto di locazione, fa stato fra le parti con la sottoscrizione dei contraenti, e quindi esplica la sua efficacia obbligando le parti al rispetto di quanto da esse accettato. Ciò malgrado, alcuni errori, c.d. "materiali" cioè di mera trascrizione, o contenenti clausole erroneamente trascritte si considerano sanabili purchè la volontà effettiva dei contraenti si manifesti in altri punti del contratto stesso, riportando quindi lo scritto al contenuto effettivo, e non già al mero errore di trascrizione. Occorre, in altre parole, che dalla lettura del contratto si evinca che la volontà delle parti è stata quella di sottoscrivere un accordo che preveda X,XXX Euro anziché X,XXX come invece erratamente trascritto. In mancanza di ciò, il giudice può adirsi ove vi sia effettiva discordanza fra l'ammontare del canone risultante nell'accordo e quello effettivamente concordato. In buona sostanza, le consiglio di inviare una lettera raccomandata alla locatrice contenente la specifica menzione dell'errore materiale e la volontà di addivenire alla prosecuzione del contratto con le giuste modalità. Ove la lettera sia sottoscritta anche dalla controparte, essa varrà come integrazione del contratto stesso. Rimane però ancora un problema, e cioè la registrazione del contratto di locazione. Infatti l'Agenzia delle Entrate tasserà il contratto sulle somme risultanti e quindi su X,XXX Euro mensili anziché su X,XXX. Per ovviare a questo, occorrerà necessariamente stipulare un nuovo contratto.
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buonasera Signora, purtroppo la ambasciate, i consolati e tutti gli uffici esteri, per loro natura, sono meno affidabili di conduttori di nazionalità italiana, e ciò perché di norma sfuggono alle leggi nazionali. Io avrei bisogno di sapere se nel periodo della locazione il conduttore ha sempre regolarmente e puntualmente pagato il canone concordato, e comunque, essendo il contratto soggetto alla normativa in vigore, il recesso del locatore prima della scadenza naturale del contratto è previsto esclusivamente nel caso in cui il locatore debba utilizzare l'immobile a suo uso personale, o per esercitarvi una attività lavorativa. Fermo questo, ella può esercitare il dirotto di recesso, ma poi è necessario che lei lo utilizzi effettivamente, essendo prevista, in difetto, una penale piuttosto alta (XX mensilità del canone di locazione).