Marco Giacovelli
Indirizzo
S.S. 630 Formia-Cassino Km 28 04020 Spigno Saturnia
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio Presidente [rimosso] , in materia di locazione ad uso non abitativo, il legislatore non ha operato una predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento per mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, a differenza di quanto invece statuito in materia di locazione ad uso abitativo. Dal che, il comportamento tenuto nel caso di specie dal conduttore è causa di risoluzione contrattuale ex art XXXX e XXXX c.c., a prescindere dal numero di mensilità per le quali quest’ultimo si è reso inottemperante. Detto ciò, la mancata registrazione del contratto de quo è aspetto da non sottovalutare per le conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare, ovvero per la scelta del mezzo processuale al fine di far valere le proprie ragioni. Infatti, alla stregua della legge n.XXX/XXXX, meglio precisata come la Finanziaria XXXX, si dispone che: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale, non senza contrasti, tende ad assegnare alla registrazione il valore di una condicio juris da cui dipende l’efficacia e non la validità del contratto di locazione, con la conseguenza che se la stessa interviene tardivamente, rispetto al termine stabilito in generale dalla legge tributaria, il contratto produce effetti fin dal momento della sua conclusione (Tribunale di Messina XXXX maggio XXXX n.XXXX) Diversamente, se si considera la suddetta nullità come una nullità classica, si dovrebbe allora parlare di occupazione abusiva ed il proprietario dovrebbe agire processualmente per la restituzione della propria unità immobiliare. In ogni caso, se trattasi di contratto stipulato anteriormente alla normativa di riferimento non si pongono problemi di sorta, almeno sotto l’aspetto giuridico. Consiglierei al locatore di agire dapprima in via stragiudiziale adottando tecniche relazionali di natura conciliativa ovvero procedere alla stipula di un atto transattivo e, in caso contrario, procedere per un’azione giudiziaria; quest’ultima si renderebbe necessaria per salvaguardare lo stesso rapporto del proprietario con il proprio bene, alla luce del fardello della nullità succitata. Con l’occasione, La prego gradire cordiali saluti. Studio Legale dott. Marco Giacovelli SS XXX Formia – Cassino km XX, [rimosso] X Spigno Saturnia LT P.I. X [rimosso] http://drmarcogiacovelli.oneminutesite.it/ Per contatti [rimosso]